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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40265/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la condanna di primo grado (ritenuta la contravvenzione di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale). Il ricorrente denunciava un vizio di motivazione relativo al fatto che la Corte d'appello non aveva motivato adeguatamente il mancato riconoscimento del minimo edittale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo oggi dedotto sul mancato riconoscimento del minimo della pena non fosse stato oggetto di gravame in sede di appello e quindi non devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado; per tale ragione non poteva essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato il ragionamento della Corte territoriale circa la qualificazione del fatto come contravvenzione ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 159/2011, l'esclusione della recidiva e la riduzione della pena per il rito abbreviato, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (equo importo di euro 3000).

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte ha ritenuto che la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale configurasse una fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 75, per la quale la pena applicabile è quella dell'arresto e non della reclusione; conseguentemente è stata esclusa la recidiva propria dei reati più gravi.

  • art. 442 c.p.p. (come novellato)

    Applicazione della riduzione della pena prevista per il rito abbreviato nella misura della meta', come risultante dalla modifica normativa (legge 23 giugno 2017 n. 103): la Corte d'appello ha ridotto la pena di metà rispetto al minimo individuato per la contravvenzione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamata nella requisitoria del Procuratore Generale in relazione alla mancata tempestiva richiesta di trattazione orale: il PG aveva dedotto il rigetto del ricorso per questioni processuali collegate alla trattazione, sebbene la decisione di inammissibilita' sia fondata sui limiti di devoluzione dell'appello.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e art. 5-duodecies d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 (richiamati in tema di proroghe e conversioni)

    Norme richiamate per delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni emergenziali e dei termini processuali; utilizzate dalla Procura nella requisitoria per sostenere profili procedurali relativi alla trattazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della sussistenza o meno delle condizioni per l'esenzione dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che le condizioni previste da tale pronuncia non ricorressero, disponendo il pagamento di una somma equitativa.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state devolute al giudice di appello: le doglianze devono essere oggetto di motivi di gravame nell'appello per poter essere esaminate in Cassazione.
  • Se il fatto è qualificato come contravvenzione (art. 75 d.lgs. 159/2011), la sanzione applicabile è l'arresto e non la reclusione; di conseguenza la recidiva qualificata per i delitti può essere esclusa.
  • Nel rito abbreviato la pena va ridotta nella misura prevista dall'art. 442 c.p.p. come novellato (riduzione della metà), e tale diminuzione va calcolata sulla pena della specie (arresto per la contravvenzione).
  • Il mancato invocare in appello il riconoscimento del minimo edittale preclude la possibilità di lamentarsi della mancata concessione del minimo solo in Cassazione: la critica sull'entità della pena base deve essere formulata già nel motivo di appello.
  • Le questioni di mera motivazione riguardanti scelte non dedotte in appello sono inammissibili in Cassazione perche' sottratte alla cognizione del giudice di secondo grado.
  • Le somme dovute alla Cassa delle ammende possono essere liquidate se non sussistono le condizioni per l'esenzione previste dalla giurisprudenza costituzionale; il pagamento puo' essere determinato equitativamente dal giudice in relazione ai motivi devoluti.

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