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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18499/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), lamentando che la qualifica di Daniele Minasso era nel capo di imputazione come mero recapitatore della lettera mentre le sentenze l'avevano ritenuto parte lesa; e deduzione di erronea applicazione dell'art. 377 c.p. (intralcio alla giustizia) sostenendo che i destinatari delle minacce (Milazzo e Minasso) non avevano la qualifica di testi citabili e che la condotta era inidonea a produrre effettiva intimidazione (contestazione del carattere minatorio delle lettere e della capacità dell'azione di indurre una ritrattazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la deduzione generica e ha confermato che non vi è stata violazione del principio di correlazione perché non è stato modificato alcun elemento essenziale dell'imputazione e la difesa ha potuto esercitarsi sulle risultanze probatorie. Sul secondo motivo ha ritenuto parte manifestamente infondata e parte inammissibile per questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità: ha confermato che il reato di intralcio alla giustizia è reato di pericolo e prescinde dall'effettivo condizionamento del destinatario, potendo integrare il reato la minaccia diretta a persone che hanno reso dichiarazioni nelle indagini preliminari anche se poi non sono state chiamate come testimoni nel processo; la valutazione della pericolosità delle lettere e delle conseguenze su Milazzo è questione di merito correttamente valutata dai giudici di merito. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le Ammende.

Norme richiamate

  • art. 377 cod. pen.

    Norma applicata nella configurazione dell'intralcio alla giustizia; la Corte conferma che, specie nelle forme con minaccia, si tratta di reato di pericolo che prescinde dall'effettivo condizionamento del destinatario

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra contestazione e sentenza; la Corte richiede che la modifica riguardi elementi essenziali dell'imputazione per integrare violazione

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 521 sul tema della corrispondenza tra capo di imputazione e decisione

  • legge 16 marzo 2006, n. 46

    legge 16 marzo 2006, n. 46 (ratifica Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale)

    Richiamata per spiegare la scelta terminologica e la tutela rafforzata del corretto funzionamento della giustizia anche in chiave di contrasto agli indebiti condizionamenti esterni

  • Sez. Un. n. 37503 del 30/10/2002 (Vanone)

    Giurisprudenza richiamata per affermare la natura di reato di pericolo dell'intralcio alla giustizia e che la condotta rileva anche in assenza di effettivo condizionamento

  • Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018 (Labate)

    Conferma giurisprudenziale sul carattere anticipato della tutela del bene giuridico e sulla possibilità di configurare il reato anche quando le persone minacciate abbiano reso dichiarazioni nelle indagini preliminari

  • Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016 (Gilardi)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso orientamento interpretativo circa la tutela dall'illegittimo condizionamento delle prove

  • Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008 (Fontanesi) e altre pronunce richiamate

    Richiamate per il principio per cui nella verifica della corrispondenza tra imputazione e decisione va valutato l'insieme delle risultanze probatorie che sono state rese note all'imputato e oggetto di contestazione

Massime di principio

  • Il principio di correlazione è violato solo se la sentenza modifica gli elementi essenziali dell'imputazione in modo da pregiudicare l'esercizio della difesa; cambiamenti meramente formali o qualificazioni non essenziali non sono sufficienti se la difesa ha potuto svolgersi sulle risultanze probatorie.
  • Il reato di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) è considerato reato di pericolo: non è necessario che la minaccia produca effettivamente la ritrattazione, è sufficiente la condotta idonea a pregiudicare la genuinità dell'attività giudiziaria, anche quando le persone minacciate hanno reso dichiarazioni in fase di indagine preliminare.
  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria in fase investigativa possono legittimare la configurazione del reato di intralcio anche se i soggetti non sono poi stati formalmente citati come testi nel processo successivo.
  • In Cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di merito sui fatti e sulle prove; i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o manifestamente infondati.
  • Le censure generiche o aspecifiche che non precisano in che modo sia stato leso il diritto di difesa sono destinate al rigetto: è necessario indicare in modo concreto il nesso tra cambiamento nella contestazione e pregiudizio difensivo.

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