Cassazione Penale, Sentenza n. 18499/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), lamentando che la qualifica di Daniele Minasso era nel capo di imputazione come mero recapitatore della lettera mentre le sentenze l'avevano ritenuto parte lesa; e deduzione di erronea applicazione dell'art. 377 c.p. (intralcio alla giustizia) sostenendo che i destinatari delle minacce (Milazzo e Minasso) non avevano la qualifica di testi citabili e che la condotta era inidonea a produrre effettiva intimidazione (contestazione del carattere minatorio delle lettere e della capacità dell'azione di indurre una ritrattazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la deduzione generica e ha confermato che non vi è stata violazione del principio di correlazione perché non è stato modificato alcun elemento essenziale dell'imputazione e la difesa ha potuto esercitarsi sulle risultanze probatorie. Sul secondo motivo ha ritenuto parte manifestamente infondata e parte inammissibile per questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità: ha confermato che il reato di intralcio alla giustizia è reato di pericolo e prescinde dall'effettivo condizionamento del destinatario, potendo integrare il reato la minaccia diretta a persone che hanno reso dichiarazioni nelle indagini preliminari anche se poi non sono state chiamate come testimoni nel processo; la valutazione della pericolosità delle lettere e delle conseguenze su Milazzo è questione di merito correttamente valutata dai giudici di merito. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le Ammende.
Norme richiamate
art. 377 cod. pen.
Norma applicata nella configurazione dell'intralcio alla giustizia; la Corte conferma che, specie nelle forme con minaccia, si tratta di reato di pericolo che prescinde dall'effettivo condizionamento del destinatario
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra contestazione e sentenza; la Corte richiede che la modifica riguardi elementi essenziali dell'imputazione per integrare violazione
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 521 sul tema della corrispondenza tra capo di imputazione e decisione
legge 16 marzo 2006, n. 46
legge 16 marzo 2006, n. 46 (ratifica Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale)
Richiamata per spiegare la scelta terminologica e la tutela rafforzata del corretto funzionamento della giustizia anche in chiave di contrasto agli indebiti condizionamenti esterni
Sez. Un. n. 37503 del 30/10/2002 (Vanone)
Giurisprudenza richiamata per affermare la natura di reato di pericolo dell'intralcio alla giustizia e che la condotta rileva anche in assenza di effettivo condizionamento
Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018 (Labate)
Conferma giurisprudenziale sul carattere anticipato della tutela del bene giuridico e sulla possibilità di configurare il reato anche quando le persone minacciate abbiano reso dichiarazioni nelle indagini preliminari
Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016 (Gilardi)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso orientamento interpretativo circa la tutela dall'illegittimo condizionamento delle prove
Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008 (Fontanesi) e altre pronunce richiamate
Richiamate per il principio per cui nella verifica della corrispondenza tra imputazione e decisione va valutato l'insieme delle risultanze probatorie che sono state rese note all'imputato e oggetto di contestazione
Massime di principio
- Il principio di correlazione è violato solo se la sentenza modifica gli elementi essenziali dell'imputazione in modo da pregiudicare l'esercizio della difesa; cambiamenti meramente formali o qualificazioni non essenziali non sono sufficienti se la difesa ha potuto svolgersi sulle risultanze probatorie.
- Il reato di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) è considerato reato di pericolo: non è necessario che la minaccia produca effettivamente la ritrattazione, è sufficiente la condotta idonea a pregiudicare la genuinità dell'attività giudiziaria, anche quando le persone minacciate hanno reso dichiarazioni in fase di indagine preliminare.
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria in fase investigativa possono legittimare la configurazione del reato di intralcio anche se i soggetti non sono poi stati formalmente citati come testi nel processo successivo.
- In Cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di merito sui fatti e sulle prove; i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o manifestamente infondati.
- Le censure generiche o aspecifiche che non precisano in che modo sia stato leso il diritto di difesa sono destinate al rigetto: è necessario indicare in modo concreto il nesso tra cambiamento nella contestazione e pregiudizio difensivo.
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