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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 531 - Comm. Trib. Prov. Milano

Iva - Corrispettivi di prodotti soggetti ad accisa - Corrispettivi ai soli fini fiscali - Inammissibilità - Contraddittorio endoprocedimentale - Carenza - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto e l’avviso di accertamento è stato annullato. La decisione ha ritenuto illegittimo includere nella base imponibile IVA una maggiore accisa solo ipotizzata ai fini fiscali, in assenza di un effettivo accertamento, pagamento o esercizio della rivalsa. È stata valorizzata anche la carenza del contraddittorio endoprocedimentale, che avrebbe potuto chiarire agevolmente la situazione fattuale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’avviso di accertamento IVA con cui l’Amministrazione aveva incluso nella base imponibile una maggiore accisa riferita all’olio combustibile compravenduto. Secondo il ricorrente, non era possibile determinare corrispettivi meramente fiscali, diversi da quelli contrattualmente pattuiti, poiché la maggiore accisa non era mai stata accertata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, né versata o addebitata in rivalsa. È stata inoltre dedotta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, che avrebbe consentito di verificare preventivamente tali circostanze.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Il riferimento è ai corrispettivi contrattualmente previsti.

    La base imponibile IVA deve essere determinata sulla base dei corrispettivi effettivamente pattuiti tra le parti e non può essere incrementata mediante la fissazione di corrispettivi meramente fiscali o ipotetici. Una maggiore accisa può incidere sulla base imponibile solo se effettivamente dovuta e concretamente trasferita o addebitata.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Prima dell’emissione dell’atto impositivo, il contribuente deve poter rappresentare circostanze di fatto potenzialmente decisive. La mancanza del contraddittorio può determinare l’illegittimità dell’accertamento quando il confronto avrebbe potuto evitare l’errore o incidere concretamente sulla pretesa tributaria.

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria non può sostituire ai corrispettivi effettivamente pattuiti dalle parti un valore teorico determinato esclusivamente per finalità fiscali.
  • Un tributo o un onere accessorio può essere incluso nella base imponibile IVA solo se risulta effettivamente dovuto, accertato o sostenuto e se è stato concretamente trasferito al cliente, ove richiesto dalla disciplina applicabile.
  • La mera ipotizzazione di una maggiore accisa da parte dell’Amministrazione non basta, soprattutto quando l’autorità competente non l’ha accertata e il contribuente non l’ha versata né addebitata in rivalsa.
  • Il contraddittorio preventivo è particolarmente rilevante quando l’accertamento dipende da circostanze documentali o fattuali facilmente verificabili mediante interlocuzione con il contribuente.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare i corrispettivi contrattuali, l’effettivo pagamento degli oneri, gli eventuali addebiti in rivalsa e gli accertamenti emessi dalle autorità competenti.

Testo integrale

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