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Sentenza

Sentenza n. 5617/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE della sentenza n. 4490/2024 pubbl. il 18/10/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 13755/2023, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “condanna il M.I.U.R. all’assegnazione in favore di parte ricorrente Raffaella Froncillo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l’ a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”

Giustizia amministrativa202601088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 4490/2024, passata in giudicato, che riconosceva alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 4490/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024 e passata in giudicato, che le riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza né vi aveva dato esecuzione nonostante la notificazione del titolo del 3 aprile 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna all'adempimento e la nomina di un commissario ad acta; ha inoltre domandato le astreintes.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto quanto all'obbligo di eseguire il giudicato: il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che erano decorsi sia i termini processuali per l'azione sia il termine dilatorio di 120 giorni. Non essendo stata provata l'esecuzione, ha ordinato al Ministero di adempiere integralmente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se il termine per fruire del beneficio è ormai decorso, il Ministero deve corrispondere il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia, cui è imputabile il mancato rispetto del termine. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di adottare gli atti contabili e di pagamento necessari; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l'inadempimento. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Spese a carico del Ministero, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza è esperibile anche per ottenere dalla pubblica amministrazione la conformazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato nel caso concreto il termine processuale richiamato per la trattazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    L'azione è stata proposta dopo il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo, termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con ricorso notificato e depositato in data 17.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 3 anni scolastici (anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) per un totale di € 1.500,00.

    La disposizione è richiamata quale base del beneficio annuo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto per i tre anni scolastici oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere che una pubblica amministrazione dia esecuzione, nel caso concreto, a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • In sede di ottemperanza, quando il giudicato impone l'attribuzione di un beneficio pecuniario utilizzabile entro un termine ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere eseguito mediante pagamento del controvalore, con interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'adempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato pecuniario può essere incaricato di predisporre gli stanziamenti, assumere gli impegni, liquidare e disporre il pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione.
  • La concessione dell'ottemperanza non comporta necessariamente l'applicazione delle astreintes: la misura può essere negata quando, considerate le circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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