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Sentenza

Sentenza n. 14891/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 10590/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Scarzella, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 16099/2025, pubblicata in data 23/10/2025, notificata in data 12/11/2025, passata in giudicato, nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202605690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'integrale trattamento stipendiale, compresa l'indennità integrativa speciale, e condannato il Ministero alla restituzione delle somme trattenute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire, per tutto il periodo di servizio all'estero, l'intero trattamento stipendiale nella stessa misura del personale in servizio in Italia, inclusa la ex indennità integrativa speciale pari a 538,30 euro mensili, con restituzione delle somme illegittimamente trattenute a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi. Ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato né aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, attribuendogli 120 giorni per l'esecuzione decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto anche in considerazione delle iniziative da ultimo intraprese dall'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente anche la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudice ha tuttavia respinto la richiesta di astreinte ritenendola non equa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti da un giudicato e non fornisce giustificazioni sull'inerzia, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, anche prevedendo la facoltà di delega nell'ambito dell'amministrazione competente.
  • La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e delle iniziative intraprese dall'amministrazione, non risulti equa.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di prova dell'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione supportano l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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