Sentenza n. 3693/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6816/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6816/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6816/2025, notificata al Ministero il 1° ottobre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 5 marzo 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Dedotta la persistente inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta. Il giudice ha nominato commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. e), la penalità di mora.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza, consente di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta e di fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
L’esperibilità dell’azione di ottemperanza è stata ritenuta attuale anche in ragione dell’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, nonché le relative spese di missione e di adempimento dell’incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese connesse all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso del commissario deve essere richiesto entro il termine previsto dalla disposizione, il cui dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme non viene eseguita, e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche, sussistono i presupposti per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso spettante al commissario ad acta deve essere richiesto nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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