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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20169/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento fondata su avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni 2001 e 2002. Il giudice tributario di primo grado aveva annullato cartella e avvisi; la CTR aveva confermato tale esito ritenendo, da un lato, non invalido il ricorso introduttivo pur non sottoscritto dal difensore ma dal legale rappresentante con nomina del difensore autenticante, e, dall’altro, nulla la notificazione degli avvisi perché eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso una sede sociale ritenuta chiusa, senza rivolgersi al nuovo amministratore. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sul mandato difensivo, sostenendo che la CTR aveva erroneamente reputato sanata la mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore; (2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari alle persone giuridiche e del codice di rito, lamentando che la CTR avesse dichiarato nulla la notifica degli avvisi senza considerare la sequenza notificatoria e l’onere del contribuente di comunicare le variazioni dei dati fiscali, compresa quella del legale rappresentante. La società contribuente ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che, per il giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009, si applica il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; la sentenza d’appello, pubblicata il 13 luglio 2015 e non notificata, rendeva scaduto il termine il 15 febbraio 2016. Il ricorso era stato spedito per la prima notificazione il 10 febbraio 2016, ma tale tentativo era andato a vuoto per un errore imputabile alla ricorrente, che aveva indicato un numero civico errato. La rinnovazione della notificazione, effettuata solo il 13 aprile 2016, era quindi tardiva. La Corte ha escluso che il primo tentativo potesse conservare efficacia, poiché la mancata notificazione dipendeva dalla parte ricorrente. Le questioni di merito sui motivi di ricorso non sono state esaminate.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 si applica il termine lungo semestrale per impugnare la sentenza non notificata.

  • l. n. 69/2009

    Ha modificato il termine lungo di impugnazione, portandolo a sei mesi per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 12, commi 3 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale del rito tributario in tema di difesa tecnica e ricorso.

  • art. 18, commi 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla forma e contenuto del ricorso tributario.

  • art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo in tema di vizi processuali nel rito tributario.

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di rappresentanza e assistenza tecnica.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di procura e poteri del difensore.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro di violazione della corretta applicazione della legge.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla notificazione degli atti tributari alle persone giuridiche.

  • art. 35, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione degli atti IVA.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme sul procedimento notificatorio.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme sul procedimento notificatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nella decisione impugnata come modalità di notifica ritenuta erronea dalla CTR.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme sul procedimento notificatorio.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come disciplina della notifica alle persone giuridiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso deve perfezionarsi entro il termine lungo applicabile; se il primo tentativo va a vuoto per errore imputabile al ricorrente, la successiva rinnovazione fuori termine non salva l’impugnazione.
  • Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione della decisione e, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2009, è di sei mesi.
  • L’errore nella indicazione del domicilio o dell’indirizzo del destinatario, se imputabile alla parte che notifica, non consente di ritenere tempestiva una notificazione rinnovata oltre il termine di impugnazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività della notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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