Cassazione Penale, Sentenza n. 1313/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità (richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024) rispetto alla condanna per il reato di rapina ex art. 628 c.p., per fatti consistiti nel prelievo di alcune bevande alcoliche da un supermercato (valore 110,57 euro). Sosteneva che, per natura e tenuità del fatto, fosse dovuta la diminuzione della pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur riconoscendo il quadro ermeneutico dato dalla Corte costituzionale (sent. n. 86/2024) e dalle Sezioni Unite (sent. Sez. U. n. 42124/2024), ha confermato la valutazione del Tribunale di Bologna che aveva escluso l'attenuante della lieve entità alla luce delle concrete modalità del fatto: uso di un coltello (lama 8-10 cm), minaccia all'agente di vigilanza che ha desistito dall'inseguimento e il valore non trascurabile dei beni sottratti (110,57 euro). La sentenza sottolinea la necessità di un esame analitico delle circostanze concrete e ritiene che tali elementi mostrino un elevato disvalore della condotta, impedendo la diminuzione della pena. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 628 codice penale (rapina), primo e secondo comma
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parti degli artt. 628, primo e secondo comma, che non prevedevano la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità.
La Corte costituzionale ha ritenuto necessario consentire al giudice di valutare la lieve entità anche nel delitto di rapina, per evitare trattamenti manifestamente sproporzionati; tuttavia la mera declaratoria non automatizza l'attenuante: occorre accertamento concreto delle modalità, dei mezzi, del danno o del pericolo.
art. 62, primo comma, n. 4 codice penale (danno di speciale tenuità)
Norma richiamata dalle Sezioni Unite per valutare la tenuità del danno anche nel delitto di rapina.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per la rapina, la tenuità del bene sottratto non è sufficiente: è necessario valutare anche gli effetti dannosi sulla persona offesa (lesione dell'integrità fisica o psichica) e le modalità violente o minacciose.
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 26/06/2024
Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle parti non previste per la diminuzione della pena in caso di lieve entità, richiamando l'esigenza di adeguamento al principio di individualizzazione della pena.
Ha posto il principio che il giudice deve poter modulare la pena quando il fatto, per natura, mezzi o modalità, risulti di lieve entità; impone un rigoroso ancoramento alle circostanze del caso concreto.
Sezioni Unite penali, sentenza n. 42124 del 27/06/2024
Sottolinea che per la rapina non basta il modesto valore del bene sottratto: occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona offesa.
Conferma che, nella rapina, la presenza di violenza o minaccia e le conseguenze sulla vittima sono parametri decisivi per escludere o concedere la tenuità del danno/attenuante.
art. 27 Cost. (richiamato nella motivazione della Corte costituzionale)
Richiamato dalla Corte costituzionale come presidio del principio di individualizzazione della pena e del divieto di trattamenti manifestamente sproporzionati.
Assume rilievo costituzionale la necessità di adeguare la risposta sanzionatoria al concreto disvalore del fatto; ciò giustifica l'apertura alla valutazione della lieve entità anche per reati con minimo edittale rilevante.
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27 (effetti della declaratoria)
Citata dalla Corte costituzionale in relazione agli effetti della declaratoria di incostituzionalità.
Norma procedurale che disciplina gli effetti delle sentenze di incostituzionalità rispetto alle norme dichiarate illegittime.
Massime di principio
- La valutazione della lieve entità in caso di rapina richiede un esame analitico e motivato delle circostanze concrete: non è sufficiente il basso valore economico del bene sottratto.
- Occorre considerare congiuntamente: natura e specie dell'azione, mezzi utilizzati (es. arma), modalità e circostanze, nonché il danno o il pericolo effettivamente provocato alla persona offesa (anche sotto il profilo psichico).
- L'uso di un'arma o la minaccia che produce la cessazione dell'azione difensiva della vittima (es. far desistere l'addetto alla vigilanza dall'inseguimento) aumentano significativamente il disvalore e ostano alla concessione dell'attenuante.
- Il valore economico modesto dei beni sottratti è un parametro utile ma non decisivo: può essere determinante solo se accompagnato dall'assenza di violenza, minaccia, pericolo concreto o turbamento rilevante per la vittima.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 il giudice può diminuire la pena per art. 628 c.p. fino a un terzo se il fatto è di lieve entità, ma la decisione richiede una motivazione dettagliata ancorata agli elementi del caso.
- Per ottenere l'attenuante è opportuno che la difesa documenti in modo preciso l'assenza di violenza o minaccia, l'esiguità del danno e l'inesistenza di conseguenze sulla vittima, nonché la contingenza e occasionalità della condotta.
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