Cassazione Penale, Ordinanza n. 08365/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/01/2025. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendo che la decisione di merito avrebbe erroneamente escluso la lievità della fattispecie. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non investiva un vizio motivazionale realmente deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., poiché la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente: la Corte territoriale aveva evidenziato che l'autovettura sottratta non era di scarso valore e che il fatto aveva determinato un danno patrimoniale non irrisorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio, ma solo il controllo sull'esistenza di un apparato argomentativo logico e non contraddittorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, esclusa perché il bene sottratto non era di scarso valore e il pregiudizio economico non era irrisorio
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda solo la tenuta logica dell'argomentazione e non la rivalutazione delle acquisizioni processuali
art. 47289 del 24/09/2003, Sez. U, Petrella
richiamata per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto all'esistenza di un logico apparato argomentativo
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia internamente illogico, contraddittorio o in conflitto con massime di अनुभवienza o con affermazioni contenute nello stesso provvedimento; non è consentita una nuova valutazione del merito.
- Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è logicamente sostenibile quando il bene oggetto della sottrazione abbia valore non modesto e il pregiudizio economico arrecato non risulti irrisorio.
- La censura che mira, sotto veste di vizio motivazionale, a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali è inammissibile in cassazione, perché eccede i limiti del controllo demandato al giudice di legittimità.
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