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Sentenza

Sentenza n. 110/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 415 del 08/11/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 415 dell'8 novembre 2024, relativa al pagamento della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la documentazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione, non aveva corrisposto il beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. La difesa ministeriale richiamava la pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale e su quello dell'USR Umbria, nonché i doveri di collaborazione, buona fede e correttezza, sostenendo che la docente avrebbe dovuto presentare nuovamente la richiesta mediante la procedura amministrativa telematica e attendere la lavorazione della posizione.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza civile passata in giudicato. Ha ritenuto fondata l'azione di ottemperanza, richiamando la propria giurisprudenza seriale secondo cui nessuna norma impone al docente già titolare di un giudicato favorevole di ripresentare la richiesta attraverso la procedura telematica e di attendere, senza certezza sui tempi, la definizione amministrativa della posizione. Una simile pretesa eccederebbe i doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore. Il Tribunale ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per corrispondere tutte le somme spettanti e ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente dopo l'inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e agli ulteriori pagamenti dovuti, adottando ogni atto amministrativo e contabile necessario. Al commissario spetterà, per l'eventuale attività, un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza volta a ottenere l'esecuzione del giudicato civile.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti esecutivi e nominare il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato quanto al termine dilatorio decorso il quale la parte ha potuto agire per l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi esecutivi analoghi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il diritto al beneficio economico è già stato accertato da un giudicato, l'amministrazione non può subordinare l'adempimento all'onere del creditore di ripresentare la domanda mediante una procedura amministrativa telematica e di attendere tempi di lavorazione privi di certezza, salvo una specifica base normativa che imponga tali adempimenti.
  • I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati in modo da imporre ulteriori attività amministrative non previste dalla legge o da differire indefinitamente l'esecuzione di un giudicato favorevole.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari, compreso il rilascio della carta elettronica e l'accredito delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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