Cassazione Penale, Sentenza n. 11217/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 17/02/2022, per ripetute violazioni delle prescrizioni e per un episodio di percosse alla convivente; censura della decorrenza della revoca (fissata dal 20/07/2022) e dell'omessa pronuncia sulla richiesta, formulata in udienza il 12/09/2022, di concessione della detenzione domiciliare in subordine.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la revoca dell'affidamento in prova è stata adeguatamente motivata con riferimento alle ripetute violazioni nonostante la diffida e all'episodio violento, per cui la misura risultava inidonea a fini rieducativi; la fissazione dell'efficacia della revoca dalla data della prima diffida è stata ritenuta coerente. Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo: la richiesta di detenzione domiciliare, formulata in udienza in via subordinata, era ammissibile e il Tribunale non ha dato alcuna decisione né motivazione in merito. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla detenzione domiciliare e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art.51-ter Ord. pen.
Predisposizione di una sospensione cautelativa dell'affidamento in prova; ha giustificato l'intervento del Magistrato di sorveglianza e la valutazione cautelare sulle prescrizioni
art.47 Ord. pen.
Norma rilevante per la revoca delle misure alternative: la Corte ha ritenuto che la sua interpretazione applicata dal Tribunale di sorveglianza fosse corretta, attesa la inidoneità della misura a perseguire fini rieducativi in presenza di ripetute violazioni e di condotte violente
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamenti formali dei motivi di cassazione sollevati dal ricorrente: b) vizio di diritto e di motivazione; e) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo b) e fondato il motivo e) nella parte relativa alla mancata pronuncia sulla detenzione domiciliare
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla riproduzione integrale dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ammesso il ricorso nei limiti consentiti
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010 (Pennacchio) e Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002 (Delogu)
Principio secondo cui la richiesta in udienza, anche tardiva, di detenzione domiciliare in subordine all'affidamento in prova è ammissibile e deve essere esaminata: la sussistenza dei presupposti di ammissione è collegata alla prognosi favorevole comune alle due misure e non richiede un autonomo accertamento
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa può essere legittimamente disposta quando vi siano ripetute violazioni delle prescrizioni e condotte (es. episodi di violenza) che rendono la misura inidonea a fini rieducativi.
- La decorrenza degli effetti della revoca può essere fissata dalla data in cui l'affidato è stato formalmente diffidato, se successivamente ha continuato a non rispettare le prescrizioni.
- Le richieste di misure alternative formulate in udienza in subordine (es. detenzione domiciliare) sono ammissibili anche se proposte tardivamente e devono essere esaminate e definitivamente motivate dal giudice; il mancato esame costituisce motivo di annullamento limitato della decisione impugnata.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e non manifesta illogicità; il ricorrente non può ottenere una diversa valutazione di merito se la motivazione è coerente.
- In presenza di omissioni motivazionali specifiche (omessa pronuncia su istanza subordinata), la sanzione corretta è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio sulla questione omessa.
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