Sentenza n. 2847/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2463/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’assegnazione della carta elettronica del docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2463/2023, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 3.000 euro. La ricorrente ha documentato l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione al Ministero. Ha inoltre dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza e chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei procuratori antistatari, non sono state comprese nell’oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati il giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento ministeriale è risultato incontestato e l’an e il quantum del credito sono stati ritenuti certi. Il Ministero è stato quindi ordinato di ottemperare alla sentenza civile entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 3.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato considerato adempimento connesso ai doveri d’istituto e, pertanto, non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all’amministrazione, nonché il rispetto del termine dilatorio applicabile all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento sulla base della documentazione prodotta e dell’inadempimento rimasto incontestato.
- In presenza di un credito determinato nell’an e nel quantum dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione sia l’adozione dell’attività necessaria sia l’accreditamento dell’importo dovuto, fissando un termine per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, individuandone l’ufficio, il termine per l’esecuzione e la facoltà di delega.
- L’attività del commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio cui appartiene il commissario.
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