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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00196/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici e non correlati alle ragioni della sentenza di appello, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/04/2024. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 522 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo un difetto di correlazione tra imputazione e decisione. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla minaccia considerata quale aggravante del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 2, n. 1, c.p., affermando che le frasi attribuite all'imputato avessero natura di ingiuria e non integrassero una minaccia idonea a prospettare un male ingiusto alla persona. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi privi di specificità perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e aveva valorizzato l'effetto intimidatorio della condotta minacciosa.

Norme richiamate

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva che la sentenza di appello aveva escluso la violazione di tale principio perché l'imputazione menzionava espressamente la condotta minacciosa e non vi era eterogeneità tra fatto contestato e fatto accertato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 635, comma 2, n. 1, c.p.

    Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante della minaccia nel delitto di danneggiamento; la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello sull'effetto intimidatorio fosse congrua e non illogica.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a deduzioni astratte o non correlate alla motivazione censurata.
  • La mancanza di specificità del motivo non coincide solo con la genericità in senso stretto, ma anche con l'assenza di correlazione tra le censure svolte e le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Nel delitto di danneggiamento aggravato dalla minaccia, è sufficiente valorizzare, ai fini dell'aggravante, l'effetto intimidatorio della condotta, se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
  • La deduzione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando l'imputazione abbia già descritto la condotta contestata e la sentenza si limiti ad accertare il medesimo fatto in termini non eterogenei.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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