Cassazione Penale, Sentenza n. 05136/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 10/07/2025 che dichiarava inammissibile il reclamo proposto contro la sanzione disciplinare dell'ammonizione irrogata il 05/06/2025. Si contestava la corretta interpretazione dell'art. 69 Ord. pen. alla luce della sentenza Corte cost. n.26/1999, sostenendo che l'inammissibilità del reclamo non aveva tenuto conto degli effetti gravemente pregiudizievoli subiti dal ricorrente (rigetto di istanza di permesso premio del 26/06/2025). In via subordinata si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 Ord. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., deducendo l'assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo contro sanzioni disciplinari minori ma comunque lesive.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che l'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. preclude al magistrato di sorveglianza il sindacato di merito sulle sanzioni disciplinari diverse dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune (tra cui l'ammonizione, art. 39, comma 1, n.2). Ha ritenuto irrilevante il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.26/1999, poiché quella pronuncia riguarda profili riconducibili alla lett. b) dell'art. 69 (tutela per provvedimenti da cui derivi un "attuale e grave pregiudizio"). Ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, richiamando la giurisprudenza consolidata della Cassazione (tra cui Gallico 2019, Graviano 2021, Carolei 2019). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)
"le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati [...]"
Limita il sindacato del magistrato di sorveglianza ai soli profili di legittimità e procedurali per le sanzioni disciplinari meno gravi; il merito è valutabile solo per le sanzioni indicate nei nn.4 e 5 dell'art.39 (isolamento, esclusione dalle attività).
art. 39, comma 1, n.2, Ord. pen.
sanzione disciplinare dell'ammonizione
Classifica l'ammonizione tra le sanzioni disciplinari minori la cui impugnazione davanti al magistrato di sorveglianza non consente valutazione di merito ai sensi dell'art.69, comma 6, lett. a).
Disciplina il procedimento sui reclami davanti al magistrato di sorveglianza, con controllo circoscritto a profili di legittimità e di regolarità procedurale per le materie ricomprese nella lett. a).
tutela dei provvedimenti dai quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti"
Consente invece al magistrato di sorveglianza di valutare il merito quando il provvedimento produce un effettivo e grave pregiudizio ai diritti del detenuto; ambito distinto rispetto alla lett. a).
Corte costituzionale, sentenza n.26 del 08/02/1999
Ha affermato il principio della necessità di tutela giurisdizionale contro atti amministrativi penitenziari lesivi dei diritti; nel caso esaminato dalla Cassazione tale pronuncia non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie disciplinare esaminata (lett. a) dell'art.69).
artt. 3 e 27 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di contrasto con tali norme: la scelta legislativa di limitare il sindacato di merito per le sanzioni minori è compatibile con la Costituzione secondo la giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza può sindacare soprattutto la legittimità e la regolarità procedurale delle sanzioni disciplinari minori (es. ammonizione), ma non il merito della misura.
- Solo le sanzioni disciplinari indicate negli artt. 39, nn.4 e 5 (isolamento e esclusione dalle attività in comune) possono essere valutate nel merito dal magistrato di sorveglianza.
- Se la sanzione determina un "attuale e grave pregiudizio" ai diritti del detenuto (ambito della lett. b) dell'art.69), è possibile ottenere un sindacato di merito; quindi è importante documentare effetti concreti e significativi della sanzione.
- Le questioni di legittimità costituzionale tese a estendere il sindacato di merito per le sanzioni minori sono difficilmente accolte, atteso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che riconosce ampia discrezionalità al legislatore in materia penitenziaria.
- Prassi operativa consigliata: in caso di sanzione disciplinare minore con effetti pratici rilevanti (es. impedimento a permessi), impugnare concentrandosi su profili di legittimità/procedurali e, se rilevante, prospettare che il provvedimento integri un "attuale e grave pregiudizio" per ottenere il sindacato di merito.
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