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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32958/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari sostenendo che il giudice del rinvio aveva travisato la rubrica dell'imputazione e la qualificazione della recidiva, con conseguente errato calcolo del termine di prescrizione. La questione centrale riguardava l'interpretazione della frase "con recidiva reiterata, specifica (con riferimento al reato sub b) ... ed infraquinquennale": per il PG la recidiva reiterata ed infraquinquennale era contestata al capo a) (art. 73 DPR 309/1990) mentre la specificità era riferita soltanto al capo b). La Corte d'Appello aveva invece ritenuto contestata la recidiva solo con riguardo al capo b), determinando un termine di prescrizione più breve e dichiarando estinto il reato. Il PG deduceva anche vizio motivazionale ex art. 627 c.p.p. e violazioni delle norme sul computo della prescrizione (art. 99 co.4 e art. 161 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la corretta lettura della rubrica e della punteggiatura mostra che la recidiva reiterata ed infraquinquennale riguarda il reato di cui al capo a) (art. 73 DPR 309/1990) mentre la specificità si riferisce solo al capo b). Per tale motivo il giudice del rinvio ha errato nel ritenere spirato il termine di prescrizione e nel calcolo della sua durata. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che sanziona il reato di detenzione di stupefacenti; applicata al capo a) dell'imputazione e rilevante per la determinazione della recidiva e della prescrizione.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 17

    Richiamata nella rubrica per indicare l'assenza di autorizzazione alla detenzione della sostanza stupefacente.

  • D.Lgs. n. 159/2011, art. 75 co. 2

    Citato nella rubrica in relazione al capo b); la specificità della recidiva è stata indicata con riferimento a tale reato.

  • Codice penale, art. 99 comma 4

    Richiama l'effetto della recidiva sulla determinazione della pena e, per correlazione, sul computo del termine massimo di prescrizione; la distinzione tra tipologie di recidiva incide sulla durata della prescrizione.

  • Codice penale, art. 157

    Norma pertinente alla recidiva e alla determinazione della pena, richiamata nel ragionamento sulla maggiore capacità criminale dell'imputato.

  • Codice penale, art. 161

    Richiamato in relazione al computo del termine di prescrizione e alle conseguenze della recidiva sul termine massimo.

  • Codice di procedura penale, art. 627

    Richiamato per il vizio motivazionale: omissione o insufficiente motivazione circa la qualificazione della recidiva da parte del giudice.

  • Disp. att. c.p.p., art. 173 comma 1

    Richiamata in riferimento ai limiti nella esposizione dei motivi del ricorso in Cassazione (sintesi nei limiti strettamente necessari).

  • D.L. 137/2020 art. 23 co. 8 (conv. L. 176/2020) e successiva proroga

    Richiami procedurali relativi alla modalità di deposito delle conclusioni scritte in udienza senza discussione orale, richiamati in epigrafe.

Massime di principio

  • La formulazione e la punteggiatura della rubrica di imputazione sono decisive: specificazioni poste tra parentesi si riferiscono al termine immediatamente precedente e non necessariamente all'intera serie di aggettivazioni; occorre interpretare la frase nel suo complesso.
  • Il tipo di recidiva contestata (reiterata, specifica, infraquinquennale ecc.) incide direttamente sulla durata massima della prescrizione; il giudice deve indicare esplicitamente quale forma di recidiva ritiene provata.
  • Se il giudice omette di valutare o motiva in modo contraddittorio la qualificazione della recidiva, ciò può costituire vizio motivazionale suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • In caso di dubbio sulla portata della recidiva contestata, la Corte superiore tende a interpretare la rubrica in modo coerente con la sua struttura testuale e con gli elementi di fatto (es. certificato dei precedenti), e può rinviare per nuovo giudizio se l'errore incide sulla prescrizione o sulla pena.
  • Per la procura e per la difesa è strategico curare la chiarezza della contestazione e, rispettivamente, contestare o valorizzare eventuali ambiguità della rubrica quando tali qualificazioni influenzano il termine di prescrizione o la determinazione della pena.

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