Cassazione Civile, Ordinanza n. 23092/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sulle somme percepite in esecuzione di una sentenza del Tribunale che aveva accertato l'illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati per esigenze non transitorie e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno da precarietà lavorativa. L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso ritenendo che le somme avessero natura di lucro cessante derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro e fossero quindi imponibili a tassazione separata. La CTP e poi la CTR avevano rigettato la domanda dei contribuenti, valorizzando anche il rilievo probatorio circa la mancata dimostrazione di danni ulteriori e diversi rispetto agli emolumenti non percepiti. Con il ricorso per cassazione i contribuenti denunciavano, da un lato, la violazione dell'art. 6 d.P.R. 917/1986 per avere la CTR qualificato le somme come retributive anziché risarcitorie; dall'altro, la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, contestando che fosse richiesto loro di provare danni diversi dal mancato guadagno.
La decisione
La Corte ha preso atto che, nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate aveva adottato un provvedimento di autotutela totale di annullamento del diniego di rimborso, con conseguente convalida del rimborso richiesto, e aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. Ritenuto che tale atto avesse fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese, osservando che l'orientamento favorevole ai contribuenti si era consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 917/1986
richiamato come norma sulla natura imponibile delle somme percepite, in relazione alla distinzione tra emolumenti retributivi e somme aventi funzione risarcitoria
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela il provvedimento impugnato e riconosce il rimborso richiesto, viene meno l'interesse delle parti alla decisione e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una sopravvenuta definizione amministrativa favorevole al contribuente, la Corte può compensare le spese se l'orientamento giurisprudenziale risolutivo si è consolidato solo in un momento successivo alla proposizione del ricorso.
- Nei contenziosi su somme corrisposte in esecuzione di pronunce del giudice del lavoro, la qualificazione fiscale dell'importo dipende dalla sua effettiva natura retributiva o risarcitoria, questione che può incidere sull'assoggettamento a IRPEF e sul diritto al rimborso delle ritenute.
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