Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4754/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3464 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202601648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3464 del 31 luglio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato l'amministrazione al pagamento di euro 965,57 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3464/2024, notificata il 5 aprile 2025 e passata in giudicato, che gli riconosceva la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e gli attribuiva euro 965,57 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Ha rappresentato che era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche e ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la pretesa risultava adeguatamente documentata e che l'amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con 60 giorni per provvedere dalla comunicazione dell'incarico a cura del ricorrente; non è previsto compenso per il Commissario. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione per euro 800, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

    Il TAR decide il ricorso per ottemperanza riconoscendo l'inadempimento del giudicato e ordina le misure necessarie a conseguirne l'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

    Per l'azione di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica deve essere decorso infruttuosamente.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a

    Le spese liquidate a carico della parte soccombente possono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a

    Il giudice regola le spese del processo amministrativo secondo la soccombenza e ne dispone la distrazione a favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)

    Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione soccombente nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non adempie a un obbligo di pagamento stabilito da una sentenza passata in giudicato e il ricorrente documenta l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine e nominare sin dalla decisione un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'azione può essere esercitata dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.