Sentenza del 21/09/2015 n. 3986 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Agente di commercio - Assenza di dipendenti o collaboratori - Impiego di beni strumentali ed acquisti di materie prime significativi - Autonoma organizzazione - Sussiste - Iscrizione a ruolo per omesso versamento IRAP - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. Anche in assenza di dipendenti o collaboratori, l'agente di commercio è soggetto a IRAP quando utilizza un apparato strumentale notevole, sensibilmente superiore alle dotazioni minime necessarie per l'esercizio dell'attività. L'iscrizione a ruolo per omesso versamento dell'IRAP è stata quindi confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'attività fosse svolta senza dipendenti o collaboratori e senza un'autonoma organizzazione, chiedendo quindi l'esclusione dall'IRAP. La questione richiedeva di verificare se l'impiego di beni strumentali e di acquisti di materie prime significativi integrasse comunque un apparato organizzativo autonomo, distinguendo l'attività personale dell'agente di commercio dall'attività d'impresa nella quale l'organizzazione è connaturata.
Norme richiamate
Art. 2195 c.c.
Attività ausiliarie del commercio
Le attività ausiliarie del commercio, tra cui quella dell'agente di commercio, producono reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi, ma possono essere svolte anche senza un'organizzazione autonoma di capitali o lavoro altrui; per l'IRAP occorre quindi verificare concretamente l'esistenza di tale organizzazione.
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non colpisce automaticamente il lavoro personale dell'agente di commercio. Tuttavia, l'imposta è dovuta quando l'attività è svolta con un apparato strumentale rilevante, eccedente le necessità minime dell'esercizio professionale, anche se non vi sono dipendenti o collaboratori.
Cass. nn. 7899/2007 e 12108/2009
La giurisprudenza richiamata conferma che, per le attività ausiliarie del commercio, l'assoggettamento a IRAP dipende dall'accertamento concreto dell'autonoma organizzazione e non dalla sola qualificazione dell'attività come attività d'impresa.
Massime di principio
- L'assenza di dipendenti o collaboratori non esclude automaticamente l'IRAP: va valutata l'intera struttura organizzativa utilizzata dal contribuente.
- Per un agente di commercio, beni strumentali e costi per acquisti significativamente superiori alle dotazioni minime possono dimostrare un'autonoma organizzazione e rendere dovuta l'IRAP.
- La qualificazione dell'attività come ausiliaria del commercio non comporta di per sé l'assoggettamento all'IRAP; è necessaria una valutazione concreta dell'organizzazione impiegata.
- Il contribuente che contesta l'IRAP deve dimostrare che l'attività è svolta con mezzi minimi e prevalentemente mediante il proprio lavoro personale, senza un apparato organizzativo autonomo.
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