Ordinanza n. 71/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dell’Amministratore delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. prot. 33446 del 23.12.2025 di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 relativamente alla procedura di gara avente ad oggetto i “servizi sistemistici, di amministratore di sistema e di helpdesk”; - dei verbali della commissione tecnica giudicatrice della gara; - del bando di gara Tender 4385 – RdO 6768, pubblicato il 16.09.2025; - di ogni altro atto connesso, successivo e consequenziale, ancorché non conosciuto, nelle parti in cui ledono gli interessi delle ricorrenti; per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, con conseguente stipula del relativo contratto con il raggruppamento costituendo tra Smau-Gfi S.r.l., Ergon S.r.l. e Pharma Quality Europe S.r.l. e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; nonché per la condanna di Acquedotto del Fiora all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e in particolare nel mancato utile e nel danno curriculare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva della gara per i servizi sistemistici, di amministratore di sistema e di helpdesk, unitamente agli atti di gara e ai verbali della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta da Acquedotto del Fiora S.p.A. ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, nonché i verbali della commissione tecnica giudicatrice, il bando e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti. Nel merito hanno domandato l’annullamento dell’aggiudicazione, l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare il contratto, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro, oltre al risarcimento del danno per mancato utile e danno curriculare. Le parti resistenti hanno sollevato un’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, questione riservata all’esame dell’udienza di merito. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che i servizi oggetto della gara erano già stati consegnati alla controinteressata il 31 dicembre 2025; di conseguenza, la sospensione degli atti impugnati non avrebbe prodotto alcuna utilità, neppure interinale, per il raggruppamento ricorrente e avrebbe invece pregiudicato le esigenze di continuità del servizio. Il Collegio non ha deciso l’eccezione di difetto di giurisdizione, limitandosi a disporre che essa, insieme alle altre questioni, sia approfondita nella pubblica udienza fissata per il 9 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
aggiudicazione definitiva
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’aggiudicazione impugnata, senza ulteriore interpretazione nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la domanda cautelare; il TAR ha respinto la sospensione per assenza di utilità concreta della misura e per il pregiudizio alla continuità del servizio.
Massime di principio
- La sospensione cautelare degli atti di gara deve essere negata quando, per l’avvenuta consegna dei servizi all’aggiudicatario, la misura non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta, neppure interinale, al concorrente ricorrente e rischierebbe di compromettere la continuità del servizio.
- Nella fase cautelare il giudice può riservare all’udienza di merito l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione, quando la decisione sulla sospensione può essere definita sulla base dell’assenza di utilità della misura richiesta e del bilanciamento con la continuità del servizio.
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