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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7443/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza perché l'imputato era stato originariamente contestato come autore della telefonata truffaldina ma condannato per concorso per aver messo a disposizione la carta Postepay; 2) errata valutazione della prova indiziaria e indebita valorizzazione del silenzio dell'imputato e di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; 3) vizi nella determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche; 4) inosservanza delle norme relative alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 20-bis c.p.) e inammissibile dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sostituzione da parte della Corte d'appello nonostante la difesa avesse indicato la pena pecuniaria richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Sulla valutazione: ha rigettato le censure relative al presunto mutamento del fatto (ritenendo che la modifica da autore materiale a concorrente non costituisse trasformazione essenziale dell'imputazione e che l'imputato abbia potuto difendersi), ha escluso la possibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti e le prove (ricostruzione meramente fattuale), ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla dosimetria. Ha però ritenuto fondato l'ultimo motivo relativo alla richiesta di sostituzione della pena: la Corte d'appello si era contraddetta dichiarando inammissibile la richiesta pur essendo questa formulata; tuttavia, poiché nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Cassazione ha annullato la sentenza per estinzione del reato e ha confermato le statuizioni civili ove presenti.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla correttezza della formazione dell'imputazione e delle comunicazioni processuali; la Corte non ha ritenuto sussistente una lesione del diritto di difesa basata su errata correlazione tra capo di imputazione e sentenza.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con la critica sulla formulazione dell'imputazione; la Cassazione ha applicato la giurisprudenza secondo cui la trasformazione è rilevante solo se altera radicalmente l'oggetto della contestazione e pregiudica la difesa.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La difesa aveva richiamato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 quale non equivalenti a una condanna piena; la Corte di merito l'aveva comunque valorizzata e la Cassazione ha osservato che quella valutazione non può essere rimessa alla legittimità se fondata su elementi di merito.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa con riferimento al diritto al silenzio; la Cassazione conferma che il diritto al silenzio è tutelato ma non impedisce ai giudici di merito di apprezzare l'assenza di spiegazioni alternative rispetto alle evidenze probatorie.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Invocato in tema di nemo tenetur se detegere; la Corte ha ribadito che il silenzio non può essere di per sé prova, ma la mancata produzione di spiegazioni alternative può consentire al giudice di ritenere solidi gli indizi.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione sostenendo che la difesa non avesse indicato la pena concreta, mentre la Cassazione ha rilevato la contraddizione rispetto all'atto d'appello in cui la pena pecuniaria era stata chiesta.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla difesa in tema di motivi di appello e loro ammissibilità; la Corte di Cassazione ha valutato la questione e ha rilevato la contraddizione della motivazione della Corte d'appello.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa a specifiche fattispecie di impugnazione; richiamata nella contestazione procedurale sulla corretta formulazione della richiesta di sostituzione della pena.

  • art. 53, L. n. 689/1981

    Citata dalla difesa in tema di normativa sostanziale e processuale riguardante le sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancata valutazione della richiesta di pena sostitutiva ma l'evento della prescrizione ha reso ininfluente il rimedio penalistico.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ha ricordato che tale principio non autorizza la Suprema Corte a rinnovare la valutazione del merito probatorio, salvo proporre in legittimità elementi nuovi e sostenibili desunti dal processo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la determinazione della pena da parte dei giudici di merito con riferimento ai criteri previsti dall'art. 133.

Massime di principio

  • La trasformazione della qualificazione dell'addebito (es. da autore materiale a concorrente) non viola il principio di correlazione se non altera radicalmente l'oggetto dell'imputazione e l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi.
  • La Suprema Corte non può riesaminare i fatti e le prove: le censure meramente critiche sulla valutazione degli indizi sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
  • Il diritto al silenzio è inviolabile ma il silenzio non esclude che il giudice di merito, trovato il compendio indiziario univoco e in assenza di spiegazioni alternative, lo ritenga non scalfito; ciò non comporta automatica inversione dell'onere della prova.
  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere concretamente considerata dal giudice: contraddizioni formali nell'istruttoria sull'ammissibilità possono costituire vizio, ma l'intervenuta prescrizione può rendere ininfluente il rimedio penale concreto.
  • Il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" non autorizza la Cassazione a svolgere una nuova valutazione del merito; il ricorrente in legittimità deve indicare elementi processuali concreti e sostenibili per fondare il ragionevole dubbio.
  • Quando sopravviene la prescrizione durante il giudizio di legittimità, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato, confermando eventuali statuizioni civili ove dovute.

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