Ordinanza n. 14076/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del decreto di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, prot. n. 10443/2025 adottato dall’Ambasciata di Italia in Marocco a Casablanca il 6.11.2025 e notificato a mani il 17.11.2025 ; - di ogni altro atto presupposto e\o collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risulta impugnata la presupposta archiviazione del nulla osta disposta dal Ministero dell'Interno – Sportello unico per l'immigrazione. Inoltre, il ricorso non risulta notificato a tale amministrazione. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., le parti sono state invitate a formulare osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla questione dell'ammissibilità connessa alla mancata impugnazione dell'archiviazione del nulla osta e alla mancata notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno – Sportello unico per l'immigrazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice dopo il passaggio in decisione, consentendo alle parti di presentare memorie prima della definizione della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- L'impugnazione di un diniego di visto di ingresso può presentare un problema di ammissibilità quando non venga impugnato anche l'atto presupposto di archiviazione del nulla osta e il ricorso non sia notificato all'amministrazione che ha adottato o disposto tale atto; la questione deve essere esaminata nel contraddittorio delle parti.
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