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Sentenza

Sentenza n. 1256/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 18/3/2024: dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). atto di indirizzo»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «area servizi del territorio e alle imprese ufficio proponente: demanio oggetto: determinazione dirigenziale n. 2319 del 29.12.2023 avente ad oggetto "differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)." – precisazioni»; e per l'annullamento per quanto occorrer possa dei seguenti atti: - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «rideterminazione dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118 – presa d'atto»; - nota del comune di pietrasanta – ufficio demanio marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «determinazione dirigenziale n. 2216 del 19 dicembre 2022. precisazioni»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 20\3\2025 : dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – suap 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità

Giustizia amministrativa202201457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali di differimento o rideterminazione della scadenza delle concessioni demaniali marittime e avvio delle procedure di gara per il loro riaffidamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta relativi alla scadenza e al differimento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché l'avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. Ha sostenuto che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, sottratto ai principi di trasparenza e concorrenza derivanti dalla sentenza Telaustria, alla direttiva 2006/123/CE, alla disciplina nazionale sulla cessazione delle concessioni e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Nei motivi aggiunti sono state contestate le deliberazioni e determinazioni comunali adottate nel 2023, nel 2024 e nel 2025, incluse quelle concernenti il differimento della scadenza al 30 settembre 2027 e l'avvio delle gare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pubblica udienza nessuna parte è comparsa; la ricorrente ha depositato una dichiarazione attestante il venir meno dell'interesse alla decisione e la resistente ha preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio, ritenuto congiuntamente venuto meno l'interesse alla decisione, non ha esaminato nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni, all'applicazione della direttiva servizi, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, ai rinvii pregiudiziali e alle questioni di legittimità costituzionale. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande della ricorrente per chiedere l'adozione di pronunce di condanna e di misure conformative; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime; la questione è rimasta assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 49 TFUE

    Invocato dalla ricorrente quale parametro europeo di compatibilità della disciplina nazionale; non esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 56 TFUE

    Invocato dalla ricorrente quale parametro europeo di compatibilità della disciplina nazionale; non esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 63 TFUE

    Invocato dalla ricorrente quale parametro europeo di compatibilità della disciplina nazionale; non esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la relativa questione non è stata esaminata.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; domanda non esaminata nel merito.

  • art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118

    Richiamato negli atti comunali impugnati per il differimento delle scadenze; nessuna valutazione di legittimità è stata effettuata.

  • art. 1, lett. a), n. 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166

    Richiamato con riferimento alla disciplina della scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027; questione non esaminata per improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara e documenta il venir meno dell'interesse alla decisione e l'amministrazione resistente prende atto della sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo dichiara improcedibile il ricorso, senza esaminare le questioni di merito dedotte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti connessi al ricorso principale, quando l'interesse alla decisione è venuto meno per l'intera controversia.
  • In una controversia caratterizzata da una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può accompagnarsi alla compensazione integrale delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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