Sentenza n. 38/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento: 1) della Determinazione del Dirigente del Comune di Terni n. n. 858 datata 28 marzo 2024, conosciuta in data 2 aprile 2024, con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria ex artt. 14 e 14 bis della L. n. 241/1990, avente ad oggetto la “Realizzazione nuovo impianto di smaltimento e localizzazione impianto di diffusione sonora del bar a servizio dell’utenza dell’impianto sportivo a modifica dell’Autorizzazione Unica n. 20/2022 e successive varianti rilasciata per “la realizzazione di un impianto sportivo per la pratica del padle e bar a servizio dell’attività sportiva” nell’immobile distinto al “NCT al. Fg 86 part. 722 sub 1 e 4 in Terni, Strada del Gioglio n. 31”, solo ed esclusivamente alla parte in cui stabilisce che il comma 16 dell’art. 117 delle NTA non è applicabile all’area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio 86, particella 722, di proprietà della società ricorrente; 2) dell’Autorizzazione Unica del Comune di Terni n. 12-2024, limitatamente alla parte in cui: a) recepisce la D.D. n. 858/2024 solo ed esclusivamente alla parte in cui stabilisce che il comma 16 dell’art. 117 delle NTA non è applicabile all’area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio 86, particella 722, di proprietà della società ricorrente; b) recepisce e riporta la nota prot. n. 155396 del 27.09.2023 (sconosciuta alla ricorrente) nella parte in cui afferma: “area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio n. 86 p.lla 722 non è fra quelle richiamate al comma 16 dell’art. 117 e di conseguenza lo stesso comma non può essere applicato, mentre trovano applicazione i commi dall’ 1 al 13 sempre dell’articolo 117”. 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusa, per quanto possa occorrere: la nota prot. n. 155396 del 27.09.2023 (sconosciuta alla ricorrente) nella parte in cui afferma “area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio n. 86 p.lla 722 non è fra quelle richiamate al comma 16 dell’art. 117 e di conseguenza lo stesso comma non può essere applicato, mentre trovano applicazione i commi dall’ 1 al 13 sempre dell’articolo 117”, citata a pagina 1 dell’A.U. n. 12 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva della conferenza di servizi e autorizzazione unica comunale relative alla modifica di un impianto sportivo, nella parte in cui escludono l'applicabilità dell'art. 117, comma 16, delle NTA alla particella della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria e gestrice di un centro sportivo ubicato in zona FD4 del PRG di Terni, ha impugnato la determinazione dirigenziale conclusiva della conferenza di servizi e l'Autorizzazione Unica n. 12/2024, limitatamente alla parte in cui hanno stabilito che l'art. 117, comma 16, delle NTA non fosse applicabile alla particella 722, ritenendo invece applicabili i commi da 1 a 13. Il comma 16 consente una più ampia gamma di interventi, tra cui bar ed esercizi di somministrazione. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 22 della l.r. n. 1/2015 e dell'art. 117 delle NTA, sostenendo che non risultassero dagli atti del PRG una diversa classificazione della particella rispetto alla zona FD4 né elementi idonei a escludere l'applicazione della disciplina specifica per Colle dell'Oro. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di motivazione, contestando il richiamo alla Variante di Colle dell'Oro del 1999: tale variante non sarebbe richiamata dall'art. 117, sarebbe decaduta per il decorso di dieci anni e sarebbe stata comunque superata dal PRG approvato nel 2008. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il PRG del 2008 avrebbe unificato le precedenti destinazioni sportive e per il tempo libero nella zona FD4.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 117, comma 16, delle NTA nel senso che la disciplina più favorevole è subordinata alla collocazione dell'area tra quelle di Colle dell'Oro originariamente definite per attrezzature per il tempo libero. Per individuare tali aree, il giudice ha ritenuto rilevante la zonazione della Variante di Colle dell'Oro del 1999, vigente al momento dell'approvazione del PRG del 2008. La particella della ricorrente risultava destinata, secondo la variante, ad attrezzature sportive e non ad attrezzature per il tempo libero. Il TAR ha escluso che il comma 16 potesse applicarsi indistintamente a tutte le aree FD4 del nuovo PRG, poiché quest'ultimo accorpa nella zona FD4 le destinazioni sportive e per il tempo libero, mentre la distinzione precedente conservava rilievo sistematico e teleologico e non risultava superata dal nuovo strumento urbanistico. Ha inoltre ritenuto che le previsioni della variante relative alla disciplina degli interventi edificatori avessero natura conformativa e non fossero soggette a decadenza decennale. La nota comunale del 27 settembre 2023 e la prescrizione recepita nell'autorizzazione unica sono state quindi ritenute corrette. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della non perspicua formulazione delle disposizioni urbanistiche.
Norme richiamate
art. 22 l.r. 1/2015
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla classificazione urbanistica dell'area; il TAR ha respinto la censura ritenendo rilevante la precedente zonazione della Variante di Colle dell'Oro ai fini dell'interpretazione dell'art. 117 delle NTA.
art. 117 NTA del PRG di Terni
Nelle aree di Colle dell’Oro definite per attrezzature per il tempo libero è consentito l'intervento da parte di privati per realizzare attrezzature per il tempo libero compatibili con il parco: quali ad esempio sede del circolo, abitazione custode, spogliatoi, docce, ufficio, bar, attrezzature per la ristorazione e turisticoricettive, bocce, spazi polifunzionali, minigolf, per servizi connessi all'equitazione quali ricovero animali, depositi, tettoie, etc.
Il comma 16 si applica alle aree di Colle dell'Oro che, secondo la zonazione rilevante, erano definite per attrezzature per il tempo libero; non si estende indistintamente a tutte le aree FD4 del PRG del 2008.
art. 13 Variante di Colle dell'Oro del 1999
Disciplina le aree per attrezzature sportive; la particella della ricorrente vi risultava ricompresa.
art. 14 Variante di Colle dell'Oro del 1999
Disciplina le aree per attrezzature per il tempo libero; le relative previsioni sono state ritenute riprodotte dall'art. 117, comma 16, delle NTA.
artt. 14 e 14-bis l. 241/1990
Costituiscono la base normativa della conferenza di servizi decisoria conclusa con la determinazione impugnata.
Massime di principio
- Quando una norma urbanistica successiva attribuisce una disciplina più favorevole a una categoria di aree individuata mediante il riferimento a una precedente zonazione, l'ambito applicativo della disciplina deve essere ricostruito alla luce della classificazione urbanistica vigente al momento dell'approvazione del nuovo strumento, se questa conserva una funzione interpretativa e non risulta espressamente superata.
- L'accorpamento, in uno strumento urbanistico successivo, di precedenti destinazioni territoriali differenti non comporta automaticamente l'estensione indistinta a tutte le aree della disciplina più favorevole prevista per una sola delle originarie categorie, quando la distinzione precedente mantenga rilievo sistematico e teleologico nella struttura delle norme tecniche.
- Le previsioni urbanistiche che disciplinano direttamente gli interventi edificatori consentiti ai privati hanno natura conformativa e non sono soggette alla decadenza decennale propria dei vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi.
- L'interpretazione di una disposizione urbanistica deve considerare congiuntamente il dato testuale, la struttura complessiva delle norme tecniche e la finalità della distinzione tra le diverse destinazioni territoriali.
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