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Sentenza

Sentenza n. 2867/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 91 del 2.09.2024 a firma del dirigente arch. Mauro Masci, notificata l’8.10.2024, avente ad oggetto “ordinanza ripristino destinazione d’uso originale locale sito in Via V. Rainaldi” con cui si ordina ai sig.ri Gavrila Victor e Manta Daniela Claudia “di procedere ai sensi dell’art.16 della L.R. n.15 dell’11.08.2008 al ripristino dello stato dei luoghi entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto, ripristinando la situazione come da progetto approvato con licenza n.247/B del 07/09/1967” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi inclusa la nota del Comune di Civita Castellana del 18.01.2024 (prot. 2711), ivi inclusi gli atti, allo stato non conosciuti, ovvero il rapporto di servizio del 15.01.2024 e il permesso di costruire n. 92/2004 ed ogni altro atto su cui sono state avanzate istanze di accesso agli atti allo stato ancora non evase.

Giustizia amministrativa202413958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di ripristino della destinazione d'uso e dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell'art. 16 della l.r. Lazio n. 15/2008 per interventi edilizi abusivi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune, a seguito dell'accertamento di interventi edilizi abusivi nell'abitazione di loro proprietà, ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi secondo il progetto approvato con la licenza edilizia del 1967. Il ricorso è stato successivamente integrato con motivi aggiunti propri, a seguito della produzione documentale del Comune. Dal testo della sentenza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Prima dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso, corredato da procura speciale. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non era stata notificata nel termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto, non poteva produrre l'effetto tipico dell'estinzione del giudizio. Tuttavia, l'atto manifestava inequivocabilmente, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la dichiarazione del Comune di non opporsi alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 16 l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15

    ripristino dello stato dei luoghi entro 120 giorni, ripristinando la situazione conforme al progetto approvato

    La disposizione è indicata come base normativa dell'ordinanza comunale di ripristino edilizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    termine di dieci giorni prima dell'udienza

    La mancata osservanza del termine per la notifica della rinuncia impedisce che essa produca l'effetto tipico dell'estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'atto di rinuncia, pur non idoneo a determinare l'estinzione per la sua tardiva notificazione, può rendere inequivoca la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata oltre il termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non produce l'estinzione del giudizio, ma può comunque evidenziare in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dalla rinuncia tardiva emerge la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché l'estinzione del giudizio.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può riguardare anche il ricorso integrato da motivi aggiunti.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione consente, nel caso esaminato, la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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