Cassazione Civile, Ordinanza n. 30494/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca mutuante aveva convenuto in giudizio un notaio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, deducendo che, nella stipula di un mutuo ipotecario, il professionista non aveva accertato che l'immobile offerto in garanzia fosse gravato da usi civici non affrancati. Il bene, in sede esecutiva, era stato poi ritenuto incommerciabile e insuscettibile di espropriazione forzata, con conseguente pregiudizio per il creditore ipotecario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, affermando la responsabilità contrattuale del notaio ex art. 1218 c.c. per non avere svolto indagini sufficientemente approfondite sulla libertà del bene, pur essendo la zona interessata caratterizzata dal possibile rischio di usi civici, e aveva escluso l'applicabilità della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il certificato di destinazione urbanistica non era obbligatorio per l'iscrizione ipotecaria su appartamenti; 2) violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., deducendo che l'incarico ricevuto non comprendeva accertamenti ulteriori rispetto a quelli certificabili ex art. 567 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando che l'esistenza di usi civici fosse stata trattata come fatto notorio; 4) violazione dell'art. 2236 c.c., per l'asserita speciale difficoltà tecnica dell'accertamento; 5) violazione dell'art. 1227 c.c., per omesso rilievo del concorso colposo della banca nel danno. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la Corte d'appello non aveva affermato un fatto notorio, ma aveva compiuto un accertamento presuntivo sulla necessità di indagini più approfondite; ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui il notaio, in presenza di indici di allerta legati alla localizzazione del bene in una zona potenzialmente gravata da usi civici, dovesse effettuare verifiche ulteriori sulla libertà dell'immobile; ha considerato non decisivo l'art. 30 d.P.R. 380/2001, perché il certificato urbanistico non era stato indicato come formalità necessaria in sé, ma come utile indagine ulteriore; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'estensione dell'incarico notarile per difetto di specificità e per richiesta di riesame del merito, rilevando anche la mancata trascrizione della lettera di incarico; ha escluso l'applicabilità dell'art. 2236 c.c. perché la verifica attiene alla diligenza professionale e non a problemi di speciale difficoltà tecnica; ha infine ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sul concorso colposo, osservando che la verifica dei vincoli giuridici del bene rientra nel tipico dovere di consiglio del notaio e non è sovrapponibile all'attività del tecnico estimatore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
norma richiamata come base del giudizio introduttivo di primo grado
art. 1218 c.c.
il notaio risponde per inadempimento se non prova di avere eseguito con diligenza la prestazione professionale assunta
art. 2236 c.c.
non si applica quando la censura riguarda la normale diligenza professionale e non una prestazione di speciale difficoltà tecnica
art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001
art. 30 del t.u. n. 380 del 2001
il certificato di destinazione urbanistica è obbligatorio per i terreni nei casi previsti dalla norma, ma nella specie la sua acquisizione è stata ritenuta solo opportuna come verifica ulteriore
art. 1176 c.c.
la diligenza professionale del notaio comprende attività accessorie necessarie al risultato pratico perseguito dalle parti
art. 115 c.p.c.
non vi è violazione quando il giudice di merito compie un accertamento di fatto fondato su presunzioni e indizi, non su un fatto notorio inesistente
art. 567 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per delimitare il contenuto dell'attività notarile, ma la Corte non accoglie tale limitazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 1227 c.c.
il concorso colposo del creditore non è ravvisabile se la verifica dei vincoli del bene era stata affidata proprio al notaio; motivo inoltre non specifico
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
il ricorso deve indicare e trascrivere gli atti rilevanti; la mancata trascrizione della lettera di incarico rende il motivo inammissibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
richiamo finale alle conseguenze economiche processuali, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori specificazioni
Massime di principio
- Il notaio incaricato della stipula di atti relativi a beni immobili non si limita alla mera redazione dell'atto, ma deve svolgere le attività accessorie e le indagini necessarie ad ապահովare la serietà e l'effettività del risultato pratico perseguito dalle parti, inclusa la verifica della libertà del bene da vincoli che possano incidere sulla commerciabilità.
- Quando vi siano indici di allerta circa la possibile presenza di vincoli pubblici o collettivi sull'immobile, il notaio deve effettuare indagini più approfondite rispetto a quelle ordinarie, estese anche agli uffici pubblici competenti, se necessarie a escludere la sussistenza del vincolo.
- La valutazione sulla diligenza professionale del notaio e sull'estensione concreta delle verifiche richieste integra un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non potendo essere riesaminato come merito sotto la veste della violazione di legge.
- L'art. 2236 c.c. è applicabile solo quando la prestazione professionale presenti una speciale difficoltà tecnica; non opera quando si discute di omissioni riconducibili alla normale diligenza e al dovere di informazione del professionista.
- Il concorso di colpa del creditore non è configurabile se l'attività omessa, ossia la verifica dei vincoli incidenti sulla garanzia immobiliare, rientrava proprio nell'incarico affidato al notaio e non risultano conoscenze speciali o autonome della parte tali da renderla corresponsabile.
- In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: se il ricorrente contesta il contenuto dell'incarico professionale, deve riprodurre gli atti rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile.
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