Cassazione Civile, Ordinanza n. 14658/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di assoggettare alla Gestione separata i compensi percepiti nel 2009 da un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, sostenendo che, nei periodi anteriori alla l. n. 247/2012, l'obbligo contributivo sussistesse anche senza il superamento della soglia di euro 5.000,00, ove l'attività professionale fosse abituale. La Corte d'appello aveva invece escluso l'obbligo contributivo ritenendo non provato dall'INPS il carattere abituale dell'attività e valorizzando, inoltre, il fatto che il reddito dell'anno fosse inferiore alla soglia indicata dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme previdenziali, fiscali e lavoristiche, nonché dell'art. 2697 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato come occasionale l'attività professionale svolta e negato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso dell'INPS muovesse da una censura di diritto, ma che il punto decisivo fosse un accertamento in fatto, ossia la sussistenza o meno del requisito dell'abitualità dell'attività professionale, già escluso dalla Corte territoriale per difetto di allegazione e prova da parte dell'Istituto. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, mentre la soglia reddituale di euro 5.000,00 rileva solo per l'attività autonoma occasionale. Ne è seguita la condanna dell'INPS alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995
norma fondativa della Gestione separata; l'obbligo di iscrizione del professionista dipende dall'esercizio abituale dell'attività non coperta da cassa di categoria.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla l. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva.
art. 53 d.P.R. n. 917/1986
richiamato ai fini della qualificazione del reddito professionale.
artt. 10, 11 e 22, l. n. 576/1980
richiamati dall'INPS in tema di previdenza forense.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con mod. dalla l. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000,00 è rilevante per l'attività autonoma occasionale, ma è irrilevante se l'attività è abituale.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dall'INPS per sostenere la qualificazione dell'attività come occasionale.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; nel caso concreto l'onere di dimostrare l'abitualità non è stato ritenuto assolto dall'INPS.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l'accertamento dell'abitualità è questione di fatto censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
previsto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non coperto da una cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge in presenza dell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; non basta la mera iscrizione all'albo.
- La soglia di reddito di euro 5.000,00 non è un criterio generale per escludere l'obbligo contributivo del professionista abituale, ma rileva per stabilire se un'attività autonoma occasionale debba essere assoggettata a contribuzione.
- Ai fini della Gestione separata, l'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici presuntivi, ma nessun elemento singolarmente considerato è decisivo in modo automatico.
- Quando il giudice di merito ha escluso l'abitualità per difetto di prova, la censura che mira solo a rivalutare quel fatto non è scrutinabile in cassazione se non entro i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- L'onere di allegare e dimostrare i presupposti dell'obbligo contributivo incombe su chi lo deduce, e la mancata prova del requisito dell'abitualità comporta il rigetto della pretesa contributiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →