Cassazione Penale, Sentenza n. 27747/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) prescrizione del reato, sostenendo che l'appropriazione indebita sarebbe reato istantaneo consumatosi con le prime condotte di luglio 2016 e quindi ormai prescritto; 2) questioni sulla validità e tempestività della querela del condominio (contestata per essere stata approvata a maggioranza e non all'unanimità; sul decorso del termine di presentazione della querela; e per la mancata indicazione, nella querela, della fonte dei poteri del legale rappresentante ai sensi dell'art. 337 c.p.p.); 3) errore nell'attribuire responsabilità penale a Piazza in ragione della sua qualità di socio accomandante (non amministratore) della Lux s.a.s., con conseguente mancata disponibilità dei fondi e quindi impossibilità di appropriazione; 4) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento per il comportamento processuale collaborativo; 5) errata negazione della sospensione condizionale della pena e motivazione inadeguata circa la prognosi di recidiva o propensione a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato l'esito del giudizio di merito. In sintesi: - Sul primo motivo: il reato di appropriazione indebita riferibile a un amministratore di condominio si consuma al momento della cessazione della carica (quando si verifica l'interversione del possesso); applicando tale principio il termine di prescrizione non era ancora decorso, tenuto conto anche della sospensione del processo per 120 giorni dovuta ai rinvii per impedimento dell'imputato. - Sul secondo motivo: la querela proposta dal condominio è risultata valida anche se autorizzata dall'assemblea a maggioranza, poiché l'assemblea esprime la volontà collegiale del condominio secondo il principio maggioritario; inoltre il termine per la querela decorre dalla conoscenza certa, con elementi seri, dell'autore e non dalla prima condotta appropriativa; la censura relativa alla mancata indicazione della fonte dei poteri del legale rappresentante è inammissibile perché nuova in cassazione e non dedotta in appello. - Sul terzo motivo: la qualità di socio accomandante della Piazza è stata ritenuta ininfluente ai fini della responsabilità penale qualora emergano elementi che dimostrino la sua partecipazione materiale e la sua consapevolezza (assegni intestati a lei, girate per l'incasso, versamenti e pagamenti effettuati). - Sul quarto motivo: la valutazione negativa delle attenuanti generiche da parte del giudice del merito è fondata su elementi concreti (assenza di ravvedimento, gravità e modalità della condotta, pregiudizio alle esigenze fondamentali dei condomini) e non è sindacabile in cassazione se logica e non contraddittoria. - Sul quinto motivo: il diniego della sospensione condizionale della pena è motivato adeguatamente con riferimento alle modalità della condotta e alla valutazione di una inclinazione a sfruttare posizioni di vantaggio; la censura è generica e non supera il limite di sindacabilità in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: conferma della condanna a due anni di reclusione e 800 euro di multa per ciascuno; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616, comma 1, c.p.p.; rilevata colpa nella determinazione (motivo di condanna alle spese e possibili aggravanti procedurali).
Norme richiamate
art. 61, n. 11) cod. pen.
Aggravante per abuso di prestazione d'opera: estendibile anche ai concorrenti che erano a conoscenza o hanno ignorato per colpa tale qualità; applicata nel caso della Piazza in ragione della conoscenza dell'attività di amministratore del figlio.
art. 124 cod. pen.
Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, dell'autore e della dimensione soggettiva e oggettiva del reato, non dalla prima condotta materiale.
art. 120 cod. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti nel motivo sulla querela; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla forma e alla validità della querela proposta dal condominio.
art. 336 cod. proc. pen.
Rilevato nei motivi relativi ai vizi formali della querela; la Corte ha ritenuto non fondate le contestazioni procedurali sollevate in via nuova in cassazione.
art. 337 cod. proc. pen.
Prevede l'indicazione della fonte dei poteri del legale rappresentante nella querela; censura considerata nuova e quindi non consentita in cassazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per le circostanze attenuanti generiche: il giudice del merito può scegliere gli elementi ritenuti prevalenti; la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti basandosi su assenza di ravvedimento e gravità della condotta.
art. 163 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto motivato il diniego alla luce della valutazione sulla personalità e modalità della condotta degli imputati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese per i ricorsi inammissibili: applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
art. 1130 cod. civ.
Attribuzioni dell'amministratore di condominio: richiamata per affermare la legittimazione dell'amministratore ad agire per la tutela del patrimonio condominiale.
art. 1136 cod. civ.
Regole maggioritarie per le deliberazioni dell'assemblea condominiale: utilizzata per spiegare come l'autorizzazione assembleare a maggioranza sia sufficiente per la querela del condominio.
art. 2318 e art. 2320 cod. civ.
Norme relative alla gestione nelle società in accomandita semplice e alla incapienza dei soci accomandanti agli atti di amministrazione; la Corte ha ritenuto che la qualifica societaria non esclude la responsabilità penale ove ricorrano prove di partecipazione materiale e consapevolezza.
art. 59 cod. pen.
Criterio generale di imputazione per i concorrenti: richiamato per spiegare l'estensione dell'aggravante ai concorrenti consapevoli o colposamente ignoranti.
Massime di principio
- Nel caso di appropriazione indebita di somme condominiali da parte dell'amministratore, il reato si considera consumato al momento della cessazione dalla carica, poiché solo allora si verifica l'interversione del possesso con certezza.
- La querela proposta dal condominio è valida se l'assemblea, quale organo collegiale che esprime la volontà del condominio, autorizza l'azione secondo le regole di maggioranza previste dall'art. 1136 c.c.; non è richiesta l'unanimità salvo casi straordinari espressamente previsti.
- Il termine per proporre la querela decorre dalla conoscenza certa dell'autore e della dimensione soggettiva/oggettiva del fatto, non dal verificarsi della prima condotta materiale; pertanto indagini che chiariscano l'autore possono sospendere l'inizio del termine.
- La qualifica societaria (es. socio accomandante) non esclude automaticamente la responsabilità penale se esistono prove che dimostrino atti materiali, girate, incassi o versamenti riconducibili al soggetto e la sua consapevolezza rispetto alla provenienza dei fondi.
- Le questioni procedurali o di fatto non dedotte entro i termini processuali o per la prima volta in cassazione sono inammissibili; le censure nuove non saranno esaminate dal giudice di legittimità.
- Le valutazioni del giudice del merito circa le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono in genere insindacabili in cassazione se motivate logicamente e non contraddittorie; occorre contestare specificamente la motivazione per ottenere riesame.
- L'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera può essere attribuita anche ai concorrenti che conoscevano o hanno ignorato colposamente la qualità dell'agente che abusava della prestazione.
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