Sentenza n. 1663/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Questura di Bologna del 30.12.2022, notificato in data 29.05.2023, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Bologna del 30 dicembre 2022 di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rifiuto del suo aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, presente in Italia da circa venti anni, titolare dal 2015 di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, convivente con la moglie e due figli minorenni titolari dello stesso status e lavoratore subordinato a tempo indeterminato, ha impugnato la revoca disposta in seguito alla condanna per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, nonché difetto di motivazione e di istruttoria ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990: la Questura avrebbe attribuito valore determinante alla condanna senza valutare durata del soggiorno e legami sociali, familiari e lavorativi. Con il secondo motivo ha lamentato violazione delle medesime disposizioni, illogicità ed eccesso di potere per omesso bilanciamento delle circostanze concrete, sostenendo che il percorso seguito con l’autorità giudiziaria e i Servizi Sociali dimostrava ravvedimento e adeguatezza genitoriale e che i legami familiari e il mantenimento dei figli avrebbero dovuto essere valorizzati. La condanna richiamata nel provvedimento riguardava condotte reiterate di violenza fisica e morale contro la moglie convivente, anche indirettamente pregiudizievoli per i figli.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Ha escluso che la revoca fosse automatica per il solo fatto della condanna: dal provvedimento e dall’istruttoria, anche mediante motivazione per relationem alle circostanze accertate in sede penale, emergeva una valutazione concreta della pericolosità sociale e della gravità, reiterazione e durata delle condotte. Tali elementi erano ritenuti sufficienti a giustificare la prevalenza della pericolosità sugli elementi favorevoli relativi alla permanenza e all’inserimento del ricorrente, senza necessità di una motivazione più specifica. Il TAR ha inoltre ritenuto non valorizzabili i legami familiari invocati, poiché i reati erano stati commessi proprio nei confronti della moglie e avevano compromesso l’unità familiare. La censura di difetto di istruttoria e motivazione e quella di illogico bilanciamento sono quindi infondate. La precedente istanza cautelare era stata respinta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice.
La pericolosità va apprezzata considerando anche le condanne per i reati indicati dalla disposizione; nel caso del soggiornante di lungo periodo la valutazione deve inoltre essere concreta e complessiva, senza automatismo, tenendo conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
L’art. 9, comma 7, lett. c), del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, poi, dispone che il permesso è revocato, tra l’altro, «quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4».
La revoca del permesso è consentita quando vengono meno le condizioni previste per il rilascio, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p.
L’articolo 380, comma 2, lettera l-ter), c.p.p. contempla espressamente, quali reati ostativi, il delitto di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” previsto dall’articolo 572 del codice penale.
Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è incluso tra i reati ostativi considerati dalla disciplina richiamata per la valutazione della pericolosità.
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
l’art. 18 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, al comma 4 bis, dispone che “Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico”; tra i reati indicati al comma 1 si annovera il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’articolo 572 c.p.
Per i delitti elencati commessi nell’ambito della violenza domestica, tra cui i maltrattamenti, la disposizione consente di disporre la revoca del permesso di soggiorno anche in presenza di condanna non definitiva.
Massime di principio
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in seguito a una condanna non può fondarsi su un automatismo: richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale e un apprezzamento della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- La motivazione della revoca può essere sintetica e svolta per relationem quando l’istruttoria richiama circostanze di fatto chiare e non controverse che, considerate secondo ragionevolezza, fondano il giudizio di prevalenza della pericolosità sugli elementi favorevoli all’interessato.
- La gravità, la reiterazione e la durata di condotte di violenza domestica possono costituire motivazione sufficiente della revoca, anche quando lo straniero deduca una lunga permanenza e un inserimento familiare e lavorativo.
- I legami familiari non devono essere necessariamente valorizzati a favore del titolare quando i reati che fondano la valutazione di pericolosità siano stati commessi proprio nei confronti dei familiari, compromettendo l’effettività dell’unità familiare invocata.
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