Sentenza del 16/12/2016 n. 26044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva utilizzato in compensazione, nell'anno d'imposta 2004, un credito IVA riferito al 2003, senza aver presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno di maturazione del credito. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto necessaria la comunicazione preventiva di irregolarità e aveva dichiarato nulla la cartella per la sua omissione. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale decisione, sostenendo che non vi fosse alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma soltanto l'assenza della dichiarazione dell'anno cui il credito si riferiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che la comunicazione di irregolarità è obbligatoria soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il controllo del credito compensato, verificabile mediante il semplice confronto tra la dichiarazione dell'anno di utilizzo e l'anagrafe tributaria, è invece un controllo meramente formale e non presenta profili di incertezza. L'omissione della comunicazione, pertanto, non comporta automaticamente la nullità della cartella.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione deve esporre sommariamente i fatti rilevanti della causa. La Corte ha ritenuto tale requisito rispettato dall'Agenzia delle entrate.
Art. 369 codice di procedura civile
Disciplina la procedibilità del ricorso per cassazione. In materia tributaria è sufficiente, secondo la giurisprudenza richiamata, produrre l'istanza di trasmissione dei fascicoli d'ufficio vistata dalla cancelleria.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria. Il controllo è meramente formale quando consiste nel confronto dei dati senza valutazioni sostanziali.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Il raffronto tra il credito indicato nella dichiarazione e l'esistenza della dichiarazione relativa all'anno di maturazione rientra tra i controlli formali consentiti.
Art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
La comunicazione preventiva di irregolarità è necessaria solo in presenza di incertezze rilevanti sui dati dichiarati, non in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione automatizzata.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità non è obbligatoria in ogni procedimento di controllo automatizzato: è richiesta solo quando emergano incertezze rilevanti sui dati della dichiarazione.
- Se l'ufficio deve soltanto confrontare i dati dichiarati con quelli presenti nell'anagrafe tributaria, senza effettuare valutazioni discrezionali o accertamenti sostanziali, il controllo è meramente formale.
- L'utilizzo di un credito d'imposta non risultante dalla dichiarazione dell'anno di maturazione può essere contestato direttamente mediante controllo automatizzato; l'omessa comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella.
- La mancata presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il credito sarebbe maturato costituisce, in linea generale, un dato oggettivo che esclude l'incertezza rilevante richiesta per il contraddittorio preventivo.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente l'intera controversia: il giudice di rinvio deve esaminare le ulteriori questioni ancora controverse, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte.
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