Cassazione Penale, Sentenza n. 36420/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 27/05/2025. Primo motivo: omessa e insufficiente motivazione ex art. 606 lett. e c.p.p. in ordine alla gravità indiziaria, con particolare riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione; la difesa denunciava una lettura parziale (ignorato l'attivo della curatela, legittimità della vendita del ramo d'azienda a Idea Servizi Coop a r.l., transazione del 3/7/2024 e prosecuzione dei rapporti con i fornitori) e sosteneva l'assenza di indicazione di beni distratti. Per turbativa d'asta ed estorsione la difesa deduceva l'insufficienza del quadro indiziario, fondato solo sulla deposizione della persona offesa senza riscontri esterni. Secondo motivo: omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari; censurata l'utilizzazione di elementi decontestualizzati (intercettazioni, presunte collusioni con la curatrice, presunto sviamento clientela), la genericità delle affermazioni circa il pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva e la mancanza di concretezza e attualità del periculum (es. valorizzazione indebito di una stretta di mano fra congiunti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e generico. Ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la decisione in relazione al complesso indiziario per ciascun capo d'imputazione e che le censure del ricorrente si risolvessero in una mera diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha escluso che la ratifica ex post (assegnazione dell'azienda e transazione) possa automaticamente giustificare operazioni contestate ove manchino beni (cassa, immobili, mezzi) e ove sia stata effettivamente impedita l'azione della curatela. Ha inoltre ritenuto fondate le esigenze cautelari valutate dal Tribunale, richiamando la pluralità delle condotte e la pericolosità sociale dimostrata dalle intercettazioni. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
La Corte richiama il contenuto della norma limitando l'esame ai vizi motivazionali qualificati (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e sottolinea che la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare il peso degli elementi probatori se non è dimostrata una di tali carenze motivazionali
art. 273, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la valutazione della gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari; la Corte precisa che il controllo in sede di legittimità riguarda la congruenza e logicità della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione del merito probatorio
art. 274, lett. c, cod. proc. pen.
Riguarda il pericolo di recidiva come esigenza cautelare: la Corte ricorda che non basta una previsione astratta che l'indagato possa tornare a delinquere, ma occorre che l'occasione sia concreta ed effettiva e che la motivazione dimostri la specificità e attualità del pericolo
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alla rifusione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rivedere il merito delle valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito: le censure devono limitarsi a vizi motivazionali specifici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) per essere rilevanti
- Quando si impugna una misura cautelare per insufficienza degli indizi occorre dimostrare concretamente omissioni o errori logici nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a offrire una diversa lettura dei fatti
- La prova di una presunta legittimazione successiva (es. assegnazione dell'azienda, transazioni) non annulla automaticamente responsabilità per fatti anteriori se permangono elementi concreti di distrazione di beni o impedimento dell'azione della curatela
- Per giustificare esigenze cautelari come il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio è necessario fornire elementi attuali e specifici che rendano concreta l'occasione di delinquere o il rischio di alterazione delle prove
- Se la doglianza concerne l'uso di intercettazioni o di singoli elementi indiziari, è più efficace contestare la mancata considerazione del contesto o la violazione di regole probatorie, piuttosto che proporre una diversa valutazione del loro peso
- Nelle impugnazioni in Cassazione è strategico concentrare le censure su profili formali e motivazionali ben circostanziati, indicare punti specifici del provvedimento dove manca o è illogica la motivazione e produrre riferimenti normativi e fattuali chiari
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