Sentenza n. 83/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensiva, a) dell’ordinanza di demolizione il ripristino dello stato dei luoghi numero 90 del 14/7/2022 adottata dal Comune di Forio e notificata alla (sola) -OMISSIS- -OMISSIS- in data 2/9/2022 con le quali il Comune intimato ha ordinato la demolizione e ripristino te lo stato di luoghi di una serie di interventi, meglio indicati in parte motiva; b) del verbale della PM di Forio numero 284 del 10/11/2020 e del rapporto tecnico comunale del 10/11/2020 come richiamati nel provvedimento impugnato sub a); c) di ogni ulteriore atto connesso conseguente e o consequenziale comunque lesione degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a plurimi interventi edilizi, oltre agli atti tecnici presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di motivazione e di istruttoria; travisamento dei fatti, errore nei presupposti e sviamento; violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e della disciplina paesaggistica e urbanistica applicabile all’isola di Ischia. Hanno sostenuto che gli interventi fossero assistiti da titoli edilizi e paesaggistici, che il locale asseritamente trasformato da cantina-deposito in abitazione risultasse catastalmente abitativo, che alcuni immobili fossero stati alienati prima dell’ordinanza e che il Comune avesse ignorato la documentazione prodotta e gli esiti di un procedimento penale nel quale era stato disposto il dissequestro. Sono stati inoltre dedotti, in via derivata, vizi relativi alla prospettata acquisizione delle aree e alla sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’ordinanza di demolizione è espressione di potere vincolato e doveroso e, pertanto, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; è stato inoltre richiamato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non essendo stati indicati elementi partecipativi idonei a determinare un diverso contenuto dell’atto. Il riferimento al dissequestro penale è stato ritenuto inconferente, poiché fondato sul difetto di periculum in mora e non sulla conformità urbanistico-edilizia delle opere. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordinanza descriveva analiticamente le opere e indicava le ragioni della loro abusività, sicché non era necessaria un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. I motivi terzo e quarto sono stati esaminati congiuntamente e respinti. L’alienazione del bene non esclude la responsabilità del precedente responsabile dell’abuso, che può essere destinatario dell’ingiunzione insieme al proprietario. Le opere dovevano essere valutate unitariamente, considerando il complessivo impatto edilizio e funzionale, senza frazionarle in interventi singoli. I ricorrenti non hanno dimostrato il titolo legittimante il mutamento da cantina-deposito ad abitazione; il rogito e il classamento catastale non sostituiscono il titolo edilizio. Quanto all’ampliamento del garage, la DIA richiamata non era accompagnata dalla prova di un idoneo titolo paesaggistico riferibile all’intervento, mentre la tutela paesaggistica riguarda anche i volumi interrati. La CILA successiva relativa alla ringhiera non legittimava la preesistente scala priva di titolo. Il motivo di illegittimità derivata è stato respinto perché infondati i motivi presupposti; inoltre, acquisizione dell’area e sanzione pecuniaria erano soltanto prospettate e non concretamente disposte dall’ordinanza. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l’ordinanza di demolizione, trattandosi di esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo edilizio.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività; non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento dell’atto vincolato quando il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso e il ricorrente non indica elementi concretamente rilevanti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ingiunzione di demolizione è rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso; la successiva alienazione dell’immobile non esclude la responsabilità del soggetto che ha realizzato l’abuso.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Gli interventi soggetti a tutela paesaggistica richiedono il previo titolo paesaggistico riferibile all’intervento concreto; titoli anteriori o riferiti ad opere diverse non sono sufficienti.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La disciplina della tutela paesaggistica è rilevante anche per opere interrate o realizzate mediante ampliamento di manufatti esistenti.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione, quale esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo edilizio, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non può incidere sull’esito doveroso dell’attività amministrativa.
- L’omessa partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento dell’ordinanza di demolizione quando il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso e il ricorrente non indica specifici elementi fattuali o valutativi che avrebbero potuto modificare la decisione.
- L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive analiticamente le opere e indica la ragione della loro abusività; non è necessaria una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’abuso.
- La responsabilità dell’abuso edilizio permane in capo a chi lo ha realizzato anche dopo l’alienazione dell’immobile; il responsabile dell’abuso può quindi essere destinatario dell’ingiunzione di demolizione insieme al proprietario attuale.
- La verifica dell’abuso edilizio deve riguardare l’opera o il complesso immobiliare nel suo insieme, considerando l’impatto complessivo e le interazioni funzionali e strutturali tra gli interventi, senza consentire il frazionamento artificioso delle singole opere.
- Il rogito di provenienza e il classamento catastale non sostituiscono il titolo edilizio e non dimostrano, da soli, la legittimità urbanistico-edilizia della destinazione d’uso o delle opere; nel contesto paesaggisticamente vincolato, occorre inoltre un titolo paesaggistico preventivo riferibile allo specifico intervento, anche se interrato.
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