Sentenza n. 415/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 27 del 16/01/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 27 del 16 gennaio 2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha agito in ottemperanza deducendo che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e la documentazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il Ministero non aveva ancora corrisposto il beneficio. La sentenza civile riconosceva il bonus di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alle spese legali. La ricorrente ha chiesto un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria meramente formale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in base al giudicato. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare e ha nominato sin d’ora il Prefetto di Terni, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, incaricato — su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine — di rilasciare la carta docente, accreditarvi gli importi riconosciuti e pagare ogni ulteriore somma ancora dovuta. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di 500 euro a carico del Ministero, da liquidare sulla base della relazione documentata e della dichiarazione di avvenuta ottemperanza. Il TAR ha escluso l’applicazione dell’astreinte, ritenendola iniqua in considerazione della natura contributiva dell’erogazione e delle difficoltà degli uffici ministeriali. Ha respinto implicitamente la tesi, già prospettata dall’Amministrazione in giudizi analoghi, secondo cui il docente avrebbe dovuto ripresentare la richiesta tramite le procedure telematiche ministeriali e attendere senza certezza di tempi: tale pretesa eccede i doveri di correttezza e buona fede e non è sorretta da una norma che imponga quegli adempimenti o sospenda i giudizi. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare 800 euro, oltre accessori, per le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 27 del 16 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre le spese legali.
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio annuale di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato civile.
artt. 112 ss. c.p.a.
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, nonché venga disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes, ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Le disposizioni regolano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Viceversa, la medesima situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sopra segnalata, conduce a non applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., posto che, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.
La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo alle circostanze e alla natura dell’obbligazione da eseguire, la sua applicazione risulterebbe iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, nonché venga disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes, ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
La norma è richiamata per il termine che la ricorrente afferma di avere atteso prima di promuovere l’ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a un giudicato che riconosce a un docente il beneficio della carta del docente, l’Amministrazione deve dare completa esecuzione al comando giudiziale quando dagli atti non risulta il pagamento integrale delle somme dovute.
- Non può essere imposto al creditore, come condizione per ottenere l’esecuzione di un giudicato di condanna, di ripresentare la richiesta attraverso una procedura amministrativa telematica e di attendere tempi incerti, in assenza di una norma che preveda tali adempimenti o sospenda l’esecuzione giudiziale; una simile pretesa può eccedere i doveri di correttezza e buona fede.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva su istanza del creditore se il termine scade inutilmente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può non essere applicata quando, considerate la natura contributiva dell’erogazione e le circostanze del caso, la misura risulti iniqua.
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