Cassazione Civile, Ordinanza n. 34669/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erogante somma)
La controversia
La controversia nasce da una somma di 80.000 euro versata da un suocero al genero per l'acquisto di un immobile. In primo grado il giudice aveva ritenuto che si trattasse non di una donazione, ma di un prestito, e aveva condannato il beneficiario a restituire il residuo importo. La corte d'appello ha confermato la decisione, escludendo che fosse stata provata la modicità della liberalità, sia in astratto sia in rapporto alle condizioni patrimoniali dell'erogante, e rilevando inoltre che non era stata censurata un'autonoma ratio decidendi del primo giudice: se davvero la somma fosse stata donata per l'acquisto dell'immobile, ci si sarebbe aspettato che il bene fosse intestato anche alla figlia dell'erogante, all'epoca coniuge del beneficiario. Con il ricorso per cassazione il beneficiario ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 783 e 770 c.c., sostenendo che, in considerazione dei rapporti familiari e delle condizioni economiche dell'erogante, la somma doveva qualificarsi come donazione di modico valore o, in subordine, come liberalità d'uso; con il secondo motivo ha denunciato carenza motivazionale e mancata valutazione della documentazione patrimoniale del resistente, oltre al rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sul patrimonio del medesimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i due motivi perché non colpivano una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, richiamata e condivisa dalla corte d'appello: l'omessa censura di quella ratio rendeva il ricorso non scrutinabile, poiché la decisione impugnata si reggeva su una pluralità di ragioni autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla. La Corte ha anche osservato che il ricorso era comunque manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., essendo la decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 783 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di una donazione di modico valore; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché il ricorso è inammissibile per mancata censura di una ratio decidendi autonoma.
art. 770 c.c.
Richiamato dal ricorrente per prospettare, in via principale o subordinata, una liberalità d'uso; anche su questo profilo la Corte non svolge un riesame nel merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
La Corte lo richiama per qualificare il ricorso come manifestamente inammissibile, perché le questioni di diritto sono state decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono state offerte ragioni per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il richiamo al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, anche sotto il profilo motivazionale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione del fatto o della prova; le censure devono investire in modo puntuale la motivazione o la violazione di legge decisiva.
- La dedotta qualificazione di una dazione di denaro come donazione di modico valore o liberalità d'uso richiede la prova degli elementi costitutivi del relativo istituto, ma il vaglio di tali aspetti resta irrilevante se la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma non attaccata in impugnazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non basta contestare una sola delle argomentazioni della sentenza impugnata: occorre confrontarsi con tutte le basi decisorie effettivamente poste a fondamento del provvedimento.
- La conformità della decisione di merito all'orientamento consolidato di legittimità può condurre alla declaratoria di manifesta inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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