Cassazione Penale, Sentenza n. 24091/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che l'ha confermata condannata per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratrice della Combustibili Cerico s.r.l. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) vizio in punto di accertamento della condotta materiale — si sarebbe contestata ingiustamente la sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture contabili, mentre dall'istruttoria emergerebbe solo l'omessa consegna al curatore, giustificata dall'impossibilità di accedere all'immobile dove erano custodite le scritture (prove documentali della difesa), e tali prove sarebbero state ignorate; (2) vizio in punto di dolo specifico — la Corte di appello avrebbe fondato il dolo su una relazione della Guardia di Finanza del 2017 che accerterebbe ricavi “in nero” derivanti da rivendite di gasolio, ma tali verifiche sarebbero tardive rispetto all'ultimo rifornimento del 2013 e basate su criteri induttivi; inoltre non sarebbero state verificate giacenze di magazzino e il fatto che alcuni creditori risultino soddisfatti sarebbe indizio che non vi fu distrazione.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché le censure si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio — materia di competenza del giudice di merito — e il ricorso non è autosufficiente in quanto non allega i documenti richiamati. Tuttavia la Corte rileva d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate nella misura fissa di dieci anni ai sensi dell'art. 216, u.c., legge fall., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 che ha modificato la cornice edittale (da una durata fissa a una misura "fino a dieci anni"). Ne consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata solo sul punto della durata delle pene accessorie e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per la determinazione in concreto della durata delle stesse secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e la condanna di merito è confermata.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La Corte ha rilevato la illegittimità della formulazione che imponeva una durata fissa di dieci anni, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale che ha riformulato la cornice edittale in termini di durata "fino a dieci anni", con conseguente illegittimità delle misure comminate sulla base della formulazione precedente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., legge fall., nella parte indicata
Ha sostituito la cornice edittale, imponendo che l'inabilitazione e l'incapacità siano comminate "fino a dieci anni" e non per una durata fissa, rendendo illegittima la commisurazione operata sulla base della formulazione precedente.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in quanto il ricorso enuncia formalmente vizi rientranti in tale articolo, ma la Corte osserva che le censure devono mirare alla motivazione e non alla valutazione riservata delle prove.
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione del ricorso nelle forme indicate (trattazione senza intervento delle parti).
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie nella nuova fase di merito dopo il rinvio.
Giurisprudenza di Sezioni Unite citata (es. sez. U. n. 28910/2019, n. 33040/2015, n. 37107/2015, n. 6240/2014)
Usata dalla Corte per indicare il principio secondo cui l'illegittimità della norma di base comporta l'illegittimità del procedimento di commisurazione, anche se il risultato numerico cadrebbe comunque nel nuovo parametro.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione probatoria: le censure di merito che si limitano a una diversa lettura delle prove sono inammissibili in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se l'impugnante lamenta omissioni o vizi nella valutazione probatoria deve allegare i documenti e le evidenze richiamate.
- L'assenza o la distruzione quasi totale della documentazione contabile può legittimamente indurre il giudice di merito a ritenere la sottrazione o distruzione delle scritture e, con i relativi elementi (es. accertamenti sulla vendita in nero), a inferire il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
- La prova indiretta o induttiva (es. relazione della Guardia di Finanza che stima vendite "in nero") può essere ritenuta idonea dal giudice di merito a dimostrare l'elemento soggettivo quando concatenata con altri riscontri; la sua contestazione in cassazione è ammissibile solo se colpisce la motivazione e non la semplice valutazione probatoria.
- Quando una norma sanzionatoria è stata applicata sulla base di una formulazione poi dichiarata incostituzionale, la Corte di cassazione può rilevarne d'ufficio l'illegalità e annullare la parte di sentenza relativa alla commisurazione delle pene accessorie, rinviando per nuovo esame alla luce della cornice edittale corretta.
- Il pagamento ai creditori alla "morte" dell'operazione non esclude automaticamente il reato di distrazione di proventi: ciò che rileva è se i proventi siano stati sottratti all'attivo fallimentare o utilizzati per scopi personali, fattispecie che richiede valutazione di merito.
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