Sentenza n. 392/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 81/2024 e n. 494/2024 e del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 223/2025, limitatamente alle condanne al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle condanne al pagamento delle spese legali contenute nelle sentenze del Tribunale di Perugia n. 81/2024 e n. 494/2024 e del Tribunale di Spoleto n. 223/2025, limitatamente alle statuizioni in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alle tre sentenze del giudice ordinario, relative alla corresponsione della carta docenti, limitatamente alle condanne del Ministero al pagamento delle spese legali in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l'adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava pagato il credito per le spese legali e che non vi erano ragioni per ritardare ulteriormente l'ottemperanza. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese liquidate nelle tre sentenze, inclusi gli interessi legali maturati dalla loro pubblicazione. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, perché, su richiesta del ricorrente e in caso di mancato adempimento nel termine, provveda al pagamento delle somme ancora dovute. Per l'eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 1.000,00, a carico del Ministero, da liquidarsi dopo la verifica documentata dell'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente;
Il giudice accoglie l'azione di ottemperanza e dispone le misure necessarie per ottenere l'esecuzione delle statuizioni di condanna, assegnando un termine all'amministrazione e prevedendo l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare anticipatamente un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione qualora questa non adempia entro il termine assegnato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.
Il termine previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni era stato atteso prima della proposizione dell'ottemperanza; il testo non formula ulteriori interpretazioni della disposizione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
La liquidazione forfettaria delle spese del giudizio tiene conto della semplicità e serialità della controversia e rispetta la misura minima individuata dalla giurisprudenza per casi analoghi.
Massime di principio
- Quando una sentenza esecutiva passata in giudicato condanna un'amministrazione al pagamento di somme e il credito risulta ancora insoddisfatto, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e includere nel pagamento gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza, se richiesti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento sostitutivo al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato e alla richiesta del creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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