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Sentenza

Sentenza n. 8/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, - del provvedimento prot. n. 4307 del 14.04.2022, a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Villa Castelli, di rigetto delle istanze di rilascio di autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base - Impianto di telefonia multigestore su un immobile ubicato sulla S.P. 24, distinto in catasto al fol. 10 p.lla 1550; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - della nota dell'11.03.2022 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Villa Castelli, resa ex art. 10 bis L n. 241/1990; - della nota prot. n. 2762 del 11.03.2022 del Responsabile S.U.E. del Comune di Villa Castelli - nei limiti di interesse, del regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni, approvato con delibera di C.C. n. 40/2004 laddove “onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su strutture sanitarie, nonché su aree e servizi similari sino ad una distanza di mt 500 …” (art. 5 comma 6).

Giustizia amministrativa202200761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per telefonia multigestore su terreno agricolo, unitamente agli atti presupposti e al regolamento comunale nella parte relativa alla distanza minima da strutture sanitarie e servizi similari

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base, deducendo la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 1, 2, 25, 26 e 44 del d.lgs. 259/2003, l'erronea presupposizione in fatto e in diritto, l'illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa e la violazione del giusto procedimento. È stata inoltre dedotta la carenza di istruttoria e di motivazione, la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 8 della l. 36/2001, nonché la violazione del giusto procedimento sotto ulteriore profilo. In sede cautelare la ricorrente aveva sostenuto che, sull'istanza presentata il 12 novembre 2021, si fosse formato il silenzio-assenso l'11 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259/2003; il TAR aveva ritenuto sussistenti, in via sommaria, il fumus boni iuris e il periculum in mora e aveva sospeso gli atti impugnati.

La decisione

Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo che ha consentito la realizzazione dell'impianto. Poiché la ricorrente ha così ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del processo e si è oggettivamente esaurita la controversia. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottenga integralmente in via amministrativa il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo per il venir meno oggettivo della lite.

  • art. 87 d.lgs. 259/2003

    È stato richiamato, nella fase cautelare, quale fondamento del possibile silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione all'installazione della stazione radio base; la sentenza definitiva non decide nel merito tale questione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato quale parametro della censura di difetto o insufficienza della motivazione del diniego; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 8 l. 36/2001

    Richiamato quale parametro della censura relativa alla localizzazione degli impianti di telefonia; la sentenza non ne ha definito l'applicazione concreta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottenga integralmente in via amministrativa il bene della vita perseguito, determinando il venir meno oggettivo della lite e l'inutilità della prosecuzione del processo.
  • L'accordo intervenuto tra le parti che consenta la realizzazione dell'opera o dell'impianto oggetto del diniego impugnato può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata e comportare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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