Parere n. 952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere conforme del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992. Nel corso dell'istruttoria sono emerse, secondo informazioni riservate, specifiche controindicazioni attinenti alla sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione consiste nello stabilire se tali elementi siano idonei a integrare la causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992 e a giustificare il diniego ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, nonché quali requisiti debba rispettare la motivazione del provvedimento, considerato il carattere riservato delle informazioni utilizzate.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego nei sensi indicati in motivazione. Ha ritenuto che gli elementi informativi riservati, pur riferiti a situazioni di fatto risalenti, siano valutabili discrezionalmente dall'Amministrazione come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza della Repubblica. Tale valutazione non appare ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e, allo stato, non emergono elementi idonei a porre in dubbio la correttezza delle conclusioni ministeriali. La Sezione ha tuttavia precisato che il provvedimento di diniego non può essere motivato in modo generico: pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni di base, deve indicare le ragioni ostative in misura sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Motivazione del diniego
Il provvedimento non può limitarsi a una motivazione generica. Deve indicare, nel rispetto della riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite, le ragioni ostative concretamente rilevanti, così da consentire all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.
Valutazione delle informazioni riservate
La valutazione amministrativa delle informazioni concernenti la sicurezza della Repubblica è ampiamente discrezionale, ma non può risultare ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, ferma la presenza delle cause ostative previste dall'art. 6.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La disposizione configura una causa ostativa all'acquisto della cittadinanza quando ricorrano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Il rigetto dell'istanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato e degli altri terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992.
- La valutazione delle informazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e può fondare il diniego quando non risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La risalenza nel tempo delle situazioni di fatto considerate dall'Amministrazione non esclude, di per sé, la loro rilevanza quali controindicazioni alla concessione della cittadinanza.
- La riservatezza delle informazioni poste a fondamento del diniego non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo non generico e tale da consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno di ottenere il conforme parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto di un'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da un coniuge straniero di cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Presupposti dell'istanza e attività istruttoria
L'interessato aveva presentato un'istanza documentata dopo avere contratto matrimonio con una cittadina italiana. Nel corso dell'istruttoria ministeriale sono emerse, secondo informazioni riservate, specifiche controindicazioni attinenti alla sicurezza della Repubblica. Il Ministero ha quindi formulato una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza e ha chiesto il parere previsto dall'art. 8 della legge n. 91 del 1992.
Quadro normativo
L'art. 5 della legge n. 91 del 1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, subordinandolo, tra l'altro, alla residenza richiesta e alla permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione personale.
L'art. 6, comma 1, lettera c), prevede quale causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza quando ricorrono le cause ostative dell'art. 6 e, se si tratta di ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che le informazioni riservate trasmesse dal Ministero facciano riferimento a situazioni di fatto anche risalenti, ma suscettibili di valutazione discrezionale ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza.
La valutazione amministrativa non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Di conseguenza, allo stato degli atti, non sono emersi elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni raggiunte dal Ministero.
Obbligo di motivazione e tutela della difesa
La Sezione ha precisato che il carattere riservato dei documenti e delle informazioni non consente all'Amministrazione di adottare un diniego genericamente motivato. Il provvedimento deve indicare, pur senza divulgare i documenti riservati, le ragioni ostative che hanno determinato il rigetto, in misura sufficiente a permettere all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.
Il parere valorizza quindi un equilibrio tra la tutela della sicurezza della Repubblica e le garanzie procedimentali e difensive del richiedente: la riservatezza riguarda le fonti e i documenti, ma non elimina l'esigenza di una motivazione concreta e comprensibile.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego della cittadinanza nei sensi indicati in motivazione. Il parere è stato redatto in duplice originale, con oscuramento dei dati identificativi nella versione destinata alla pubblicazione e conservazione riservata della versione non oscurata. L'oscuramento è stato disposto in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato e dei terzi citati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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