Cassazione Penale, Sentenza n. 08578/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la restituzione e il dissequestro della somma di €81.840 contestando la legittimità della confisca confermata da sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 12-quinquies l. n. 356/92. La difesa ha dedotto che la prescrizione impediva l'adozione della confisca, che non erano sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. e che il reato non rientrava tra quelli dell'art. 322-ter c.p. pen.; ha altresì censurato la notificazione della sentenza di appello alla ricorrente (sostenendo che non era stata notificata personalmente) e, in via subordinata, ha chiesto la remissione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza predibattimentale di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente qualificato la vicenda: esisteva una statuizione definitiva di confisca; l'istanza di restituzione doveva essere trattata come incidente di esecuzione e, in tale sede, non è consentito far valere censure attinenti a vizi della sentenza di merito (che avrebbero dovuto essere dedotte mediante impugnazione della sentenza stessa). La Corte ha inoltre chiarito che le contestazioni sulla non irrevocabilità o non esecutività del provvedimento devono essere sollevate con l'istanza ex art. 670 c.p.p. davanti al giudice dell'esecuzione e che la remissione in termini va chiesta con specifica istanza ex art. 175 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di €3.000,00.
Norme richiamate
art. 12-quinquies l. n. 356/92
Norma sostanziale del reato per il quale è stata pronunciata la sentenza estintiva per prescrizione; la Corte ha rilevato che la sentenza che ha dichiarato estinto il reato ha comunque confermato la confisca, che è risultata definitiva
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come presunto titolo per rilevare l'illegittimità della confisca; la Corte osserva che la questione relativa all'applicabilità non può essere sollevata in incidente di esecuzione ma con l'impugnazione della sentenza
art. 322-ter cod. pen.
Norma penale menzionata nella difesa per dimostrare che il delitto contestato non rientrava fra quelli previsti e quindi non erano dati i presupposti per talune misure; la Corte non esamina il merito della censura però rimarca l'inammissibilità dell'azione in sede di esecuzione
artt. 666 ss. cod. proc. pen.
Collegio che tratta dell'incidente di esecuzione: l'istanza di restituzione, dopo una sentenza divenuta irrevocabile, è disciplina come incidente di esecuzione e quindi limitata al controllo dell'esistenza e legittimità del titolo esecutivo senza poter sindacare vizi della cognizione
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo introduttivo del ricorso per cassazione invocato dalla difesa (violazione di norme penali e processuali); la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di confronto con l'ordinanza impugnata
art. 670 cod. proc. pen.
Strumento previsto per chi deduca che il provvedimento non è divenuto esecutivo o che manca il titolo esecutivo: va proposta apposita istanza al giudice dell'esecuzione che, se del caso, dichiara la non esecutività e sospende l'esecuzione; la Corte indica tale rimedio come quello corretto per contestare la presunta irrimediabilità della sentenza
art. 175 comma 4 cod. proc. pen.
Regola la remissione in termini per proporre impugnazioni: la richiesta dev'essere fatta con apposita istanza al giudice competente; non è ammissibile invocare la remissione in termini nel corpo di un ricorso avverso altro provvedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme sul contraddittorio e richiesta di trattazione orale: il procedimento si è svolto per iscritto in mancanza di istanza di trattazione orale nei termini previsti
Corte costituzionale sent. n. 186/2000 (giurisprudenza)
Citate come principio secondo cui non si va esente la condanna per il versamento alla Cassa delle ammende qualora non sussista assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Se una confisca è stata confermata da una sentenza divenuta irrevocabile, le doglianze riguardanti vizi della sentenza (motivazione, illegittimità della confisca, errata applicazione di norme sostanziali) non possono essere sollevate in sede di incidente di esecuzione o in una semplice istanza di restituzione: tali censure dovevano essere proposte con l'impugnazione della sentenza stessa.
- Chi contesta la non irrevocabilità o la non esecutività del titolo deve ricorrere all'istituto dell'art. 670 c.p.p. davanti al giudice dell'esecuzione; solo dopo l'eventuale declaratoria di non esecutività può riprendere a decorrere il termine per impugnare.
- La remissione in termini (art. 175 c.p.p.) richiede una specifica istanza al giudice competente; non è ammissibile chiedere la restituzione del termine all'interno di un ricorso avente ad oggetto un diverso provvedimento.
- In sede di incidente di esecuzione (artt. 666 ss. c.p.p.) il sindacato del giudice è limitato all'esistenza e alla legittimità del titolo esecutivo: non è consentito riaprire il merito del giudizio che ha formato il titolo.
- Se si deduce l'illegittimità della notificazione della sentenza (mancata notifica all'imputato), il rimedio corretto non è la remissione generica nel termine ma l'azione ex art. 670 c.p.p. per far accertare l'omessa formazione del titolo esecutivo.
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