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Ordinanza

Ordinanza n. 470/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00448/2025, resa tra le parti, sul ricorso n.r.g. 657/2025 avente ad oggetto l’impugnazione del PFTE, del Progetto esecutivo architettonico, del Progetto esecutivo e del verbale di validazione del Centro Raccolta Rifiuti del Comune di Sarnico (BG).

Giustizia amministrativa202600659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti, non emergessero profili di pregiudizio grave e imminente derivanti dagli atti impugnati. Il Collegio ha inoltre rilevato che le appellanti potevano chiedere al TAR l’anticipazione dell’udienza di merito, già fissata per l’8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PFTE, progetto esecutivo architettonico, progetto esecutivo e verbale di validazione relativi al Centro Raccolta Rifiuti del Comune di Sarnico, nonché l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 448/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che riguardava gli atti progettuali e il verbale di validazione relativi alla realizzazione o all’intervento sul Centro Raccolta Rifiuti del Comune di Sarnico. Dal testo dell’ordinanza d’appello non risultano specificamente indicati i motivi di censura dedotti contro la decisione cautelare di primo grado. La domanda cautelare era volta a ottenere la riforma dell’ordinanza del TAR e, in via sostanziale, la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’impugnazione è stata esaminata e respinta nella fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello deve essere negata quando, allo stato degli atti, non risulti un pregiudizio grave e imminente derivante dal provvedimento o dagli atti impugnati.
  • La possibilità di chiedere al giudice di primo grado l’anticipazione dell’udienza di merito costituisce uno strumento alternativo, nelle more della decisione cautelare o del merito, quando non siano ravvisabili i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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