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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06145/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale per i quali un'impresa aveva ottenuto nel 2005 un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il saldo del corrispettivo. Poco dopo, il condominio aveva ceduto alla stessa impresa i crediti vantati verso alcuni singoli condomini per i contributi dovuti in relazione a quei lavori; nell'atto di cessione la società aveva anche dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo. Nel 2011 la società aveva notificato a una condomina, unitamente al decreto ingiuntivo, un atto di precetto per una somma corrispondente alla sua quota e aveva poi avviato l'esecuzione immobiliare sul suo appartamento. La condomina aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo, da un lato, che mancasse un titolo esecutivo valido perché il decreto ingiuntivo era stato rinunciato e quindi non poteva più essere azionato; dall'altro, che il credito posto a base della cessione nei suoi confronti era stato nel frattempo dichiarato inesistente con sentenza passata in giudicato nel giudizio da lei promosso contro il condominio. Nei motivi di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 474, 480 e 306 c.p.c. e degli artt. 2909, 1131 e 1123 c.c., sostenendo che la rinuncia al decreto ingiuntivo avesse effetto anche nei confronti dei singoli condomini e che la società avesse inteso sostituire al decreto il contratto di cessione; inoltre deduceva violazione degli artt. 1198, 1260 e 1362 ss. c.c., assumendo che la cessione fosse pro soluto e non pro solvendo, con immediata estinzione dell'obbligazione del condominio e possibilità di agire verso i condomini solo sulla base della cessione e con nuovo titolo esecutivo. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali questioni perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava in modo completo i fatti di causa né trascriveva o indicava specificamente il contenuto e la collocazione dei documenti e degli atti su cui si fondavano le censure, in particolare l'atto di cessione e il precetto. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della condomina, perché privo dei requisiti di autosufficienza richiesti dall'art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.; in particolare, non risultavano esposti compiutamente i fatti di causa né specificamente indicati e riprodotti gli atti e documenti decisivi. Conseguentemente è stata confermata la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla necessità di un titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'atto di precetto e ai requisiti dell'intimazione di pagamento.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di rinuncia agli atti/processo, ma non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere gli effetti del giudicato sulla pretesa azionata.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre limiti ed effetti della rappresentanza dell'amministratore condominiale.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il criterio di riparto delle spese e dei contributi condominiali.

  • art. 1198 c.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione alla cessione in luogo dell'adempimento: se la cessione è solutoria, l'obbligazione si estingue solo con la riscossione del credito ceduto.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della cessione del credito.

  • art. 1267 c.c.

    Richiamato dalla Corte come regola generale della cessione pro soluto, in assenza di diversa volontà delle parti.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per la critica interpretativa dell'atto di cessione.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    La Corte lo applica affermando che il ricorso deve contenere un'esposizione, sia pur sommaria, ma completa dei fatti di causa.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorso deve indicare specificamente il contenuto e il luogo di produzione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimessa al giudice di merito se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere completa quanto basta a rendere comprensibile la controversia e a consentire il controllo di ammissibilità e fondatezza dei motivi; la mera indicazione frammentaria dei fatti non è sufficiente.
  • Chi fonda il ricorso su atti e documenti deve non solo richiamarli, ma anche riprodurne in modo autosufficiente il contenuto essenziale e indicarne con precisione la sede processuale di produzione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La verifica della natura pro soluto o pro solvendo di una cessione del credito dipende dalla causa concreta e dalla volontà delle parti, ma tale indagine presuppone una ricostruzione completa degli atti negoziali rilevanti.
  • La rinuncia a un titolo esecutivo e la sua eventuale efficacia nei confronti di terzi richiedono una puntuale verifica del contenuto dell'atto da cui la rinuncia risulti; senza tale base documentale, la censura non è scrutinabile in cassazione.
  • In caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione, la condanna alle spese e l'attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato seguono le regole ordinarie anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, restando ferma la disciplina sulla possibile revoca dell'ammissione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCessione del creditoInadempimentoTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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