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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31372/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno ha assolto l’imputato dal reato di elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, contestato perché, quale amministratore unico di una società, avrebbe consentito o comunque realizzato transiti di veicoli e pedoni attraverso un cancello insistente sull’area aziendale, in violazione dell’ordine civile che vietava l’attraversamento della porzione di strada e ulteriori molestie e turbative. Il ricorso deduceva un unico motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di una prova decisiva, cioè le immagini di videosorveglianza acquisite, dalle quali sarebbero emersi i transiti veicolari e pedonali. Il ricorrente sosteneva che le riprese, lette unitamente alla testimonianza della parte civile e alle planimetrie catastali, dimostravano l’uso del varco ricadente nella disponibilità della società amministrata dall’imputato e che il Tribunale aveva invece dato eccessivo rilievo alla mancata identificabilità delle targhe e dei conducenti. Il ricorso criticava inoltre l’attendibilità dei testi della difesa, ritenendo non adeguatamente vagliati i loro rapporti con l’imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una sentenza di proscioglimento per reato compreso tra quelli di cui all’art. 550 c.p.p., la decisione non fosse appellabile ma ricorribile per cassazione; tuttavia, il motivo proposto era sostanzialmente di merito, perché mirava a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti. La Corte ha escluso il denunciato travisamento della prova, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non fondava l’assoluzione soltanto sull’impossibilità di identificare targhe e conducenti, ma anche su ulteriori dati istruttori: la presenza di locali locati a terzi all’interno della proprietà, l’esistenza di altri cancelli di accesso e uscita, nonché una possibile servitù di passaggio a favore di altro fondo, idonea a spiegare transiti leciti di terzi. In tale quadro, la valutazione del Tribunale è stata considerata logicamente coerente e non manifestamente illogica. Le censure del pubblico ministero e della parte civile sono state giudicate non idonee a scalfire la tenuta argomentativa della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 388, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice contestata per l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile

  • art. 550 c.p.p.

    richiamato per qualificare il tipo di procedimento e la non appellabilità della sentenza di proscioglimento

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    richiamato come base della non appellabilità della sentenza di proscioglimento, alla luce della modifica introdotta dalla legge n. 114 del 2024

  • art. 2, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114

    norma modificativa che incide sull’art. 593, comma 2, c.p.p.

  • art. 608, comma 2, c.p.p.

    richiamato per la ricorribilità per cassazione della sentenza di proscioglimento non appellabile

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione

  • art. 388, comma 2, cod. pen.

    norma incriminatrice del reato contestato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del merito né la sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia affetta da manifesta illogicità percepibile ictu oculi.
  • La censura per travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente l’atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la sentenza, la sua decisività e il modo in cui tale dato compromette l’intera coerenza della motivazione; non basta lamentare genericamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La critica alla valutazione di attendibilità dei testimoni o alla scelta tra versioni contrapposte appartiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo radicale illogicità della motivazione.
  • Per escludere il reato di elusione dell’esecuzione di un provvedimento giudiziale, il giudice può valorizzare non solo il singolo episodio materiale contestato, ma l’intero compendio probatorio, anche quando esso renda plausibile un ragionevole dubbio sulla riferibilità soggettiva della condotta all’imputato.
  • Quando la motivazione individua spiegazioni alternative, lecite o comunque non incompatibili con i dati acquisiti, la censura che presuppone una diversa lettura dei fatti non è idonea a fondare l’annullamento in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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