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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12037/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società sportiva dilettantistica a r.l., per l'anno d'imposta 2013, maggiori imposte IRAP e IVA, insufficiente versamento d'imposta sui compensi corrisposti ai collaboratori oltre la soglia esente, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto il ricorso; in appello la CTR del Veneto aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società sulle spese, ritenendo che lo statuto contenesse le clausole richieste dall'art. 148, comma 8, TUIR e dall'art. 4 d.P.R. 633/1972 e che, comunque, l'Ufficio non avesse dimostrato adeguatamente alcune riprese. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; (2) violazione dell'art. 148, comma 8, TUIR, dell'art. 25, comma 3, L. 133/1999 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente il rispetto di requisiti formali, senza verificare e pretendere la prova dei requisiti sostanziali necessari per il regime fiscale agevolato delle ASD.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur eventualmente discutibile nel merito, fosse comunque sufficientemente comprensibile e sopra il minimo costituzionale, quindi non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per fruire del regime fiscale di favore delle ASD non basta il rispetto formale delle clausole statutarie, ma occorre la prova dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, prova che grava sulla contribuente. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce del corretto riparto dell'onere probatorio e della necessaria verifica sostanziale dei presupposti agevolativi.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve esporre il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua mancanza o apparenza determina nullità della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca o è solo apparente la motivazione, cioè se non consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il dovere di motivazione ha rilievo costituzionale e richiede una giustificazione percepibile e non meramente formale.

  • art. 148, comma 8, TUIR

    Per il regime agevolato degli enti/società sportive dilettantistiche non sono sufficienti requisiti solo formali; devono sussistere anche i requisiti sostanziali richiesti ex lege.

  • art. 4 d.P.R. 633/1972

    Le previsioni statutarie rilevano ai fini fiscali, ma non esauriscono la verifica dei presupposti sostanziali per l'applicazione del regime di favore.

  • art. 25, comma 3, L. 133/1999

    Rientra nel quadro normativo del trattamento fiscale agevolato delle associazioni/società sportive dilettantistiche, subordinato alla verifica dei presupposti di legge.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del beneficio fiscale grava sul soggetto che intende avvalersene.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità processuale è configurabile in caso di motivazione apparente o inesistente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È denunciabile la violazione di legge sostanziale e la cattiva applicazione delle regole sull'onere della prova e sui presupposti del regime agevolato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione né il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o opinabile, se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
  • Per ottenere un regime fiscale agevolato riservato agli enti o società sportive dilettantistiche non basta la mera conformità formale dello statuto alle clausole richieste dalla legge: occorre dimostrare anche l'effettiva ricorrenza dei requisiti sostanziali previsti dall'ordinamento.
  • L'onere di provare i presupposti per l'applicazione di un beneficio fiscale grava sul contribuente che invoca il regime agevolato; il giudice non può limitarsi a constatare il possesso di requisiti formali senza valutare gli elementi sostanziali contestati dall'Ufficio.
  • Quando l'Amministrazione deduce molteplici elementi idonei a escludere il regime di favore, il giudice di merito deve esaminarli in modo puntuale e analitico, non potendo fondare la decisione su un solo indice formale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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