Sentenza del 17/04/2019 n. 10662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
S.F. aveva impugnato una cartella di pagamento notificata da Equitalia Esatri s.p.a., relativa a tributi doganali e interessi pretesi dall'autorità austriaca per l'anno 1998 e iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Dogane. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello ritenendo che l'atto impositivo presupposto fosse stato notificato al contribuente soltanto in lingua tedesca e comunque oltre dieci anni dopo la nascita della pretesa fiscale. In Cassazione, l'Agenzia delle Dogane ha contestato, da un lato, la giurisdizione del giudice italiano e, dall'altro, quella del giudice tributario, sostenendo che la controversia dovesse essere esaminata rispettivamente dal giudice austriaco o dal giudice ordinario. Ha inoltre contestato la competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo che fosse competente quella di Roma, sede dell'ufficio che aveva iscritto a ruolo il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, perché le questioni sulla giurisdizione non erano state sollevate in appello e sulla giurisdizione si era quindi formato un giudicato implicito. Ha rigettato anche il terzo motivo, ritenendo corretta la competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, poiché la cartella era stata emessa e notificata da Equitalia Esatri s.p.a., avente sede a Milano. Il ricorso dell'Agenzia delle Dogane è stato integralmente respinto. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Direttiva 76/308/CEE, art. 12
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle Dogane per sostenere che le contestazioni relative al credito o al titolo esecutivo dovessero essere proposte davanti al giudice dello Stato membro dell'autorità richiedente, cioè in Austria. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola preclusa per tardiva proposizione.
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, artt. 5, comma 8, e 6
Le disposizioni sono state invocate per sostenere, rispettivamente, l'individuazione della competenza territoriale e la giurisdizione del giudice dello Stato membro richiedente. La questione di giurisdizione è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta tempestivamente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 3 e 4
Gli artt. 2 e 3 riguardano l'ambito della giurisdizione tributaria; l'art. 4, nel testo applicabile all'epoca, individuava la competenza territoriale in base alla sede dell'ufficio finanziario o del concessionario della riscossione che aveva emesso l'atto impugnato. Poiché la cartella era stata emessa e notificata da Equitalia Esatri, con sede a Milano, era competente la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La Corte precisa che la modifica dell'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non era applicabile ratione temporis alla controversia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, e L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
La Corte ha escluso l'obbligo dell'Agenzia, quale amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato, di versare l'ulteriore importo previsto per il ricorso principale.
Art. 378 c.p.c.
La disposizione è stata richiamata per il deposito della memoria difensiva da parte del contribuente in Cassazione.
Massime di principio
- Le questioni di giurisdizione devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito. Se il giudice di primo grado decide anche implicitamente sulla giurisdizione, la parte vittoriosa che intenda contestarla deve proporre appello, anche incidentale condizionato; altrimenti la questione può risultare preclusa in Cassazione.
- Nelle controversie relative all'impugnazione di una cartella di pagamento, la competenza territoriale, secondo la disciplina applicabile al caso, si determina normalmente in base alla sede del concessionario della riscossione o dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, non in base alla sede dell'amministrazione che ha originariamente formato il credito.
- Quando l'atto impugnato è stato emesso da un concessionario con sede in una determinata provincia, il contribuente può proporre ricorso davanti alla commissione tributaria territorialmente competente per quella sede, salvo specifiche deroghe normative.
- In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta questioni processuali o di giurisdizione non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi, soprattutto quando sul punto si sia formato un giudicato implicito.
- La soccombenza dell'amministrazione pubblica può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali, anche se l'amministrazione è esonerata dal versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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