Sentenza del 21/05/2019 n. 13619 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni 2003 e 2004, notificati agli eredi di C.C. per una presunta minore imposta versata su 39 immobili. Il Comune contestava l'annullamento dell'accertamento relativo al 2003, sostenendo che fosse applicabile il termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge n. 296 del 2006, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore. La contribuente O.C.A. contestava invece, per il 2004, la validità della notificazione, la sottoscrizione e la motivazione dell'avviso, nonché la legittimità delle aliquote stabilite dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune: per l'ICI 2003 si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, applicabile anche ai rapporti d'imposta precedenti ai sensi del comma 171. Poiché l'avviso era stato notificato il 7 ottobre 2008, non vi era decadenza; la sentenza è stata cassata senza rinvio e il ricorso dei contribuenti relativo al 2003 è stato rigettato. Per l'anno 2004 sono stati rigettati i motivi relativi a notifica, sottoscrizione, motivazione e ultrapetizione. È stato invece accolto il motivo concernente la mancata pronuncia sulla legittimità della delibera comunale sulle aliquote: la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per riesaminare tale questione e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
termine triennale di decadenza previsto dalla disciplina previgente
La Corte ha ritenuto non applicabile il precedente termine triennale, poiché la legge n. 296 del 2006 ha esteso a cinque anni il termine per gli accertamenti degli enti locali.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine quinquennale si applica agli accertamenti degli enti locali e, nel caso dell'ICI, decorre dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 171
Il nuovo termine quinquennale si applica anche ai rapporti d'imposta precedenti all'entrata in vigore della legge.
Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
Per gli atti tributari prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché individuato da apposita determinazione dirigenziale.
Art. 156 c.p.c.
La tempestiva impugnazione dell'atto impositivo sana retroattivamente la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Legge n. 2248 del 1865, art. 5, allegato E
Il giudice tributario può disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta dall'atto impositivo qualora la ritenga illegittima, salvo l'esistenza di un giudicato amministrativo sulla sua legittimità.
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli elementi necessari a consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza delle censure.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, il termine quinquennale di accertamento introdotto dalla legge n. 296 del 2006 può applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, purché al momento dell'entrata in vigore il potere accertativo non sia già definitivamente esaurito.
- Per l'ICI, la tempestività dell'accertamento va verificata calcolando il quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, con scadenza al 31 dicembre di tale anno.
- La proposizione tempestiva del ricorso contro un avviso sana, di regola, eventuali nullità della notificazione, perché dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
- Un avviso ICI è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, come immobili, dati catastali, aliquote e importi, così da poter contestare sia l'esistenza sia l'ammontare del tributo.
- Gli atti tributari automatizzati possono recare una sottoscrizione meccanizzata o l'indicazione stampata del responsabile, se tale soggetto è individuato secondo le modalità previste dalla legge.
- Il giudice tributario può esaminare incidentalmente la legittimità della delibera comunale sulle aliquote e, se necessario, disapplicarla; il contribuente deve però formulare una contestazione specifica e il giudice deve motivare espressamente la decisione.
- Nel giudizio di cassazione, le censure processuali devono essere documentate e autosufficienti: la mancata trascrizione degli atti rilevanti può comportare l'inammissibilità del motivo.
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