Cassazione Civile, Ordinanza n. 20669/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima provvisoria relativa a diversi terreni ubicati in località Paganica (L'Aquila), individuati nel 2009 quali aree da occupare ed espropriare per la realizzazione di moduli abitativi ed opere connesse conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. In appello la Corte territoriale aveva escluso la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconosciuto l'indennità di occupazione soltanto per alcuni appezzamenti oggetto di occupazione di fatto non menzionati nei decreti di esproprio, e determinato le indennità di espropriazione e di occupazione applicando il criterio della destinazione urbanistica esistente alla data del sisma, e non alla data del decreto di esproprio. I ricorrenti censurano tale soluzione deducendo violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009, sostenendo che la norma speciale emergenziale avrebbe valore solo per la fase amministrativa e non anche per la liquidazione giudiziale, con conseguente necessità di valutare il bene alla data del decreto di esproprio secondo le ordinarie regole del testo unico espropriazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'unica doglianza. Ha affermato che la disciplina speciale emergenziale dettata per gli interventi post-sisma in Abruzzo impone di determinare l'indennità avendo riguardo alle destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009, deroga legittima e coerente con la ratio dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, diretta a neutralizzare gli incrementi di valore provocati dall'evento calamitoso e dalla localizzazione delle opere pubbliche. Ha escluso che la norma valga solo per la fase amministrativa, osservando che sarebbe irrazionale un diverso criterio in sede giudiziale. Ha inoltre respinto i profili di censura fondati sul comma 8 dell'art. 2 del d.l. 39/2009 e sui parametri costituzionali e convenzionali, ritenendo che non vi sia violazione del diritto ad un indennizzo serio e ragionevole. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione di diritto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Regola generale per cui l'indennità di espropriazione si determina in base alle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o del decreto di esproprio, senza considerare il vincolo preordinato all'esproprio e gli effetti dell'opera prevista; nella fattispecie è derogata dalla disciplina speciale post-sisma.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dai ricorrenti come parametro della valutazione del valore venale; la Corte lo considera recessivo rispetto alla disciplina speciale emergenziale applicabile al caso.
art. 2 d.l. 28 aprile 2009, n. 39, conv. in L. 24 giugno 2009, n. 77
Il comma 6 impone di determinare l'indennità tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009; il comma 8 disciplina l'utilizzazione urgente di beni in assenza di titolo, ma non esclude la regola speciale del comma 6 per le occupazioni/espropriazioni conseguenti a localizzazione e successivo esproprio.
art. 42 Cost.
L'indennizzo deve essere serio e ragionevolmente correlato al valore del bene, ma non necessariamente integrale.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU per escludere un contrasto della disciplina speciale con i vincoli convenzionali.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La Corte richiama il principio del giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del proprietario, osservando che la sterilizzazione degli aumenti di valore dovuti al sisma non comporta indennizzo irrisorio o simbolico.
art. 43 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Evocato nel ragionamento sul comma 8 dell'art. 2 d.l. 39/2009 per le ipotesi di acquisizione sanante; la Corte distingue tale fattispecie dall'espropriazione con variante/localizzazione.
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato quale disciplina dell'acquisizione sanante, distinta dalla procedura espropriativa speciale in esame.
art. 51 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato per l'indennità di occupazione legittima nella misura di 1/12 dell'indennità di esproprio.
art. 13 d.l. 27 febbraio 1968, n. 79, conv. in L. 18 marzo 1968, n. 241
Richiamato come precedente normativo e giurisprudenziale analogo: serve a evitare che, nelle espropriazioni per ricostruzione post-terremoto, si tenga conto delle fluttuazioni di valore causate dall'evento calamitoso.
Massime di principio
- Quando una norma speciale emergenziale in materia espropriativa stabilisce un criterio temporale di valutazione del bene riferito alla data dell'evento calamitoso, tale criterio opera anche in sede giurisdizionale di determinazione dell'indennità, non solo nella fase amministrativa, se la ratio è quella di uniformare la liquidazione ed evitare arbitri o disparità.
- In materia di espropriazioni per esigenze di ricostruzione post-calamità, la valutazione del bene può essere retrodatata al momento dell'evento che ha generato il bisogno pubblico, per sterilizzare gli incrementi di valore causati proprio dal disastro e dalla conseguente localizzazione delle opere pubbliche.
- La deroga al criterio generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 è legittima quando proviene da fonte primaria speciale ed è coerente con la ratio di neutralizzare i vincoli espropriativi e le plusvalenze determinate dalla futura destinazione pubblica dell'area.
- L'indennizzo espropriativo non deve necessariamente coincidere con il valore pieno di mercato, ma deve restare un serio ristoro, ragionevolmente correlato al bene ablato e non meramente simbolico.
- Le fattispecie di occupazione/acquisizione sanante vanno tenute distinte dalle ipotesi di espropriazione con localizzazione e occupazione d'urgenza: la disciplina dell'una non si trasferisce automaticamente all'altra, soprattutto quanto al criterio temporale di stima.
- La verifica di compatibilità con l'art. 42 Cost. e con l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU richiede di considerare il giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del proprietario, ma non impedisce al legislatore di sterilizzare gli incrementi di valore dipendenti da un evento eccezionale che giustifica l'espropriazione.
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