Sentenza n. 2049/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 14/2025 emessa dal Tribunale di Pavia il 14/01/2025 nel procedimento RG n. 585/2024, disponendo di provvedere alla attivazione, in favore delle ricorrenti, della carta elettronica accreditandovi le somme spettanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiarie carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 14/2025, notificata il 22 gennaio 2025 e passata in giudicato. La sentenza ordinaria aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica, o mediante misura equipollente, euro 1.500,00 in favore della prima ricorrente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ed euro 1.000,00 in favore della seconda ricorrente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare alle ricorrenti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi rispettivamente di euro 1.500,00 ed euro 1.000,00, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice, quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- La mancata deduzione o documentazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme determinate o determinabili, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine giudiziale di pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'incarico di commissario ad acta.
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