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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41230/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per lavori di ricostruzione successivi al sisma in Abruzzo. L'ATI aggiudicataria cedette a una società di factoring il credito futuro derivante dal collaudo; la cessione fu notificata e accettata dalla P.A. Dopo il collaudo, l'amministrazione pagò solo una parte del credito e trattenne il residuo, rispetto al quale il cessionario ottenne decreto ingiuntivo. L'amministrazione propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto e, nel merito, la non debenza della somma per supposte irregolarità/frodi nell'avvalimento utilizzato dall'ATI in gara. Dichiarata l'incompetenza dal Tribunale di Milano e riassunta la causa a Roma, il giudice romano rigettò l'opposizione; la Corte d'appello confermò. In Cassazione la Presidenza del Consiglio dedusse otto motivi: 1) nullità della notifica dell'atto di riassunzione per essere stata eseguita presso l'Avvocatura distrettuale di Milano anziché presso l'Avvocatura generale in Roma; 2) giudicato interno sulla mancata costituzione dell'amministrazione nel giudizio riassunto; 3) erronea affermazione della validità/efficacia del contratto nonostante le asserite false dichiarazioni nella fase di avvalimento; 4) omesso adeguato accertamento istruttorio circa la frode contestata; 5) erronea preclusione di un accertamento incidentale di nullità/inefficacia del contratto e del potere di disapplicazione; 6) violazione delle regole sulla cessione del credito e opponibilità delle eccezioni alla cessionaria; 7) erronea declaratoria di tardività del documento relativo al fermo amministrativo; 8) erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello sulla correzione del dispositivo della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella vicenda la translatio ex art. 50 c.p.c. operava sul giudizio di merito e che, trattandosi di atto di riassunzione, la notifica presso l'Avvocatura distrettuale del giudice che aveva pronunciato la sentenza era corretta ai sensi dell'art. 11, comma 2, r.d. n. 1611/1933; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo; ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto per mancata censura della ratio autonoma della sentenza di primo grado e, comunque, perché non era sindacabile il mancato uso dei poteri istruttori discrezionali; ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per difetto di specificità e non decisività; ha rigettato l'ottavo motivo, correggendo la motivazione sul punto della correzione materiale del dispositivo. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e sono stati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; le spese sono state integralmente compensate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione presso l'Avvocatura distrettuale di Milano, perché l'atto era una riassunzione di un giudizio proseguito ex art. 50 c.p.c. dopo declaratoria di incompetenza, non un nuovo giudizio; ha escluso che vi fosse un giudicato interno sulla mancata costituzione; ha dichiarato inammissibili o comunque assorbiti i motivi relativi alla dedotta illegittimità dell'appalto e alla opponibilità del preteso fatto estintivo del credito, perché la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi su una autonoma ratio decidendi del primo giudice, non censurata come omessa pronuncia in cassazione, e perché i poteri istruttori sollecitati erano discrezionali e non censurabili; ha inoltre respinto la doglianza sulla correzione del dispositivo della sentenza di primo grado, rilevando che il testo originario era manifestamente frutto di errore materiale. Sono stati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati delle controparti. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, dopo declaratoria di incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, riguarda la prosecuzione del giudizio di merito e non l'instaurazione di un nuovo processo.

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    L'atto di riassunzione, essendo atto giudiziale diverso da quelli introduttivi di nuovi giudizi, va notificato presso l'Avvocatura dello Stato del distretto del giudice che ha pronunciato la sentenza; nella specie la notifica presso l'Avvocatura distrettuale di Milano è stata ritenuta corretta.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    L'atto riassuntivo deve essere notificato ai sensi dell'art. 170 c.p.c.; tale previsione è stata valorizzata per confermare la notifica presso l'Avvocatura distrettuale competente.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è esclusa o sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo; nel caso concreto, la questione è stata comunque superata dall'accertata validità della notifica.

  • art. 291 c.p.c.

    L'ordine di rinnovazione della notifica presuppone una nullità non sanata; la Corte osserva che anche la mera comparizione del difensore può comunque essere letta come raggiungimento dello scopo.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato in tema di riassunzione del processo interrotto, come termine di confronto per escludere che la riassunzione dia vita a un nuovo processo.

  • art. 645 c.p.c.

    Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di primo grado quanto alla cognizione del merito del credito.

  • art. 643 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi sulla disciplina del procedimento monitorio e sulla notifica dell'atto introduttivo.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale che si assumeva violata in relazione alla nullità dell'atto di riassunzione.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo sul tema della costituzione in giudizio e della comparsa della parte destinataria della riassunzione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo sul tema della costituzione e delle difese della parte convenuta.

  • art. 171 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla fase di costituzione e prosecuzione del giudizio.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel secondo e ottavo motivo per eccezioni di giudicato interno.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel secondo e ottavo motivo sul tema della formazione del giudicato interno e dell'acquiescenza.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale norma sull'appello incidentale condizionato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi all'omessa pronuncia e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e dei documenti acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi che contestavano la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.

  • art. 213 c.p.c.

    La richiesta d'ufficio di informazioni alla pubblica amministrazione è facoltà discrezionale del giudice e la mancata attivazione non è censurabile in sede di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tardiva produzione documentale in appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e non decisività.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per l'onere di specifica indicazione e riproduzione del documento posto a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità invocata in tutti i motivi di ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per affermare che la violazione processuale denunciata deve essere decisiva e incidere sul contenuto della decisione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo di rigetto.

  • artt. 38 e 49 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamati per la disciplina delle cause di esclusione e dell'avvalimento nelle gare pubbliche; la ricorrente sosteneva che false dichiarazioni dell'ausiliaria inficiassero aggiudicazione e contratto.

  • art. 49, comma 10, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere che il contratto è eseguito dall'impresa partecipante alla gara e che concorrente e ausiliaria sono solidalmente responsabili verso la stazione appaltante.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità strutturale del contratto di appalto.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per causa illecita o contrasto con norme imperative.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la dedotta nullità del contratto di appalto e la sua inefficacia.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata, nel contestare la debenza del pagamento e l'assetto degli interessi patrimoniali.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo sul trasferimento del credito e sull'opponibilità delle eccezioni al cessionario.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo in tema di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.

  • art. 1267 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo sull'opponibilità al cessionario delle eccezioni nascenti dal rapporto ceduto.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo come fondamento del potere del giudice di rilevare la nullità del contratto.

  • artt. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per la revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione.

  • artt. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo.

  • artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    Richiamati per il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamato nel settimo motivo per il fermo amministrativo della somma contestata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nella parte finale, ma la Corte esclude l'obbligo di ulteriore contributo unificato nel caso di specie.

Massime di principio

  • Quando un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo viene definito con declaratoria di incompetenza del giudice monitorio, la prosecuzione davanti al giudice indicato come competente riguarda la domanda di cognizione ordinaria sul credito e non la sola opposizione monitoria.
  • L'atto di riassunzione, in tale contesto, deve essere notificato secondo la disciplina speciale dell'Avvocatura dello Stato prevista per gli atti giudiziali diversi dagli atti introduttivi di nuovi giudizi, con riferimento al distretto del giudice che ha pronunciato la sentenza da cui deriva la riassunzione.
  • La nullità della notificazione resta esclusa quando la parte destinataria abbia comunque acquisito conoscenza dell'atto e abbia svolto attività difensiva utile, perché ciò realizza il raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Il giudicato interno non può formarsi su un mero passaggio argomentativo se non vi è una statuizione minima suscettibile di autonoma efficacia decisoria; l'omessa censura di una motivazione non equivale automaticamente a impugnazione della sola premessa logica della decisione.
  • In sede di legittimità non è sindacabile il mancato esercizio di poteri istruttori discrezionali del giudice di merito, come la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'ordine di esibizione, salvo che la censura incida su un punto decisivo e specificamente dedotto.
  • Per censurare una decisione fondata su più rationes decidendi autonome occorre investire tutte le rationes idonee da sole a sorreggerla; l'omessa impugnazione di una sola ratio comporta l'inammissibilità o l'inutilità delle altre doglianze.
  • La correzione del dispositivo è ammessa quando il contrasto tra motivazione e dispositivo renda obiettivamente riconoscibile un mero errore materiale, specialmente se la motivazione ha già chiarito l'effettiva statuizione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoNotificazioniAppaltoCessione del creditoAzienda
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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