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Interpello

Risposta n. 121 del 23/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene che la liquidazione escluda l'esercizio di attività imprenditoriale e quindi che le s.r.l. in liquidazione non svolgano attività economiche riconducibili a quelle della ditta individuale; pertanto la causa ostativa non opererebbe e sarebbe possibile aderire al forfetario dal 2019.

Cause ostative al regime forfetario per una titolare di ditta individuale liquidatore di due s.r.l.

Il quesito

La contribuente chiede se, per il 2019, possa applicare il regime forfetario nonostante sia liquidatore non retribuito di due s.r.l. in liquidazione volontaria, di cui una da lei controllata ex articolo 2359 c.c., verificando se la causa ostativa dell'articolo 1, comma 57, lettera d), legge n. 190/2014 operi anche in presenza di società in liquidazione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene applicabile il regime forfetario per il 2019, precisando che la causa ostativa va verificata nell'anno di applicazione e può comportare decadenza dal 2020. Nel caso concreto, la causa non opera per la s.r.l. non controllata; per la s.r.l. controllata può invece operare solo se, durante la liquidazione, la contribuente effettua cessioni o prestazioni di servizi verso la società controllata. Se la liquidazione si chiude nei primi mesi del 2019 senza tali operazioni, la causa ostativa non si applica.

Cause ostative al regime forfetario e partecipazioni in s.r.l. in liquidazione

L’interpello riguarda una contribuente titolare di una ditta individuale in regime potenzialmente forfetario che, nello stesso tempo, ricopre l’incarico di liquidatore di due società a responsabilità limitata in liquidazione volontaria. Il tema centrale è la verifica della causa ostativa prevista per il regime forfetario in presenza di partecipazioni e rapporti con s.r.l. che svolgano attività economiche riconducibili a quelle del contribuente.

Fattispecie rappresentata dalla contribuente

La contribuente dichiara di svolgere attività con codice ATECO 702209 e di aver realizzato nel 2018 un volume d’affari inferiore a euro 65.000,00. Riferisce inoltre di essere liquidatore, senza compenso, di due s.r.l.:

  • BETA s.r.l., di cui detiene il 10% delle quote;
  • ALFA s.r.l., di cui detiene il 60% delle quote.

Le tre attività, pur avendo operato in ambiti commerciali differenti, risultano tutte censite con il medesimo codice ATECO 702209, "Altre attività di consulenza imprenditoriale". La contribuente precisa anche che:

  • per BETA s.r.l. non ha il controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
  • per ALFA s.r.l. ha la maggioranza nell’assemblea ordinaria.

Rappresenta infine che entrambe le liquidazioni sono prossime alla conclusione, con deposito dei bilanci finali di liquidazione e richiesta di cancellazione delle società entro febbraio, e che nel corso del 2019 non sarebbe stata svolta alcuna attività economica dalle due società.

Quesito posto all’Agenzia

La contribuente chiede conferma della possibilità di applicare il regime forfetario per il periodo d’imposta 2019, sostenendo che nei suoi confronti non operi la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge n. 145 del 2018.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo la contribuente, la liquidazione volontaria esclude l’esercizio di attività imprenditoriale, limitandola alle operazioni funzionali alla realizzazione dell’attivo, al pagamento delle passività e alla chiusura della società. Di conseguenza, le s.r.l. in liquidazione non potrebbero svolgere attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle della ditta individuale.

Ne deriverebbe, secondo l’istante, l’inapplicabilità della causa ostativa prevista per chi controlla s.r.l. che esercitano attività riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica. La contribuente ritiene quindi di poter aderire al regime forfetario con effetto dal 2019, emettendo fatture senza IVA, senza detrazione dell’IVA sugli acquisti e applicando l’imposta sostitutiva del 15%.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che esclude dal regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Viene richiamata la circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, paragrafo 2.3.2, secondo cui la causa ostativa richiede congiuntamente:

  • il controllo diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., della s.r.l. da parte della persona fisica;
  • l’esercizio da parte della s.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

La circolare chiarisce inoltre che la verifica della causa ostativa va compiuta con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere non riguarda gli altri requisiti di accesso al regime forfetario né le ulteriori cause ostative previste dalla legge n. 190 del 2014.

Sul punto specifico, l’Amministrazione conferma che la causa ostativa va valutata nell’anno di applicazione del regime. Perciò, la contribuente può avvalersi del regime forfetario nel 2019; tuttavia, se in quell’anno risulterà integrata la causa ostativa, la decadenza dal regime opererà dal 2020.

Quanto al requisito del controllo, l’Agenzia osserva che, secondo quanto rappresentato, esso sussisterebbe solo con riferimento a una delle due s.r.l.; di conseguenza la causa ostativa non può applicarsi alla società non controllata.

Per la società controllata, invece, la riconducibilità delle attività economiche può ritenersi presente, dato che i codici ATECO delle attività svolte dalla contribuente e dalla società appartengono alla medesima sezione ATECO (sezione M). Tale riconducibilità è, in particolare, ritenuta sussistente se la persona fisica in regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nei confronti della s.r.l. controllata, che deduce i relativi costi dalla propria base imponibile.

Ne consegue che:

  • il regime forfetario è comunque applicabile nel 2019;
  • la decadenza potrà verificarsi nel 2020 se, durante la fase di liquidazione, la contribuente effettua operazioni verso la s.r.l. controllata;
  • la causa ostativa non opera se la liquidazione si chiude nei primi mesi del 2019 e la contribuente non effettua alcuna cessione o prestazione di servizi a favore della società controllata.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che la mera pendenza della liquidazione non esclude automaticamente la causa ostativa, ma occorre verificare in concreto se, nell’anno di applicazione del regime, vi siano rapporti economici tra la contribuente e la s.r.l. controllata tali da rendere le attività riconducibili. Resta inoltre fermo che i contribuenti in regime forfetario non addebitano IVA in rivalsa e non esercitano il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle importazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge n. 190 del 2014.

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