Cassazione Penale, Sentenza n. 6052/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce (25/06/2024) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. Contestano in particolare: la mancata e/o incompleta applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., la quantificazione della pena base e della riduzione complessiva (Alessio lamenta una riduzione complessiva minima di soli tre mesi), e l'erronea applicazione doppia degli aumenti in continuazione previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 23 L. 110/1975 (Domenico censura l'applicazione due volte dell'aumento in violazione del principio di assorbimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Alessio infondato e lo ha respinto, confermando la motivazione della Corte territoriale circa la determinazione della pena base, l'esercizio della discrezionalità ex artt. 132 e 133 c.p. e la corrispondenza della valutazione della gravità del reato. Il ricorso di Domenico è stato invece ritenuto fondato in parte: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Domenico unicamente in relazione al mancato chiarimento su come siano state considerate e computate le circostanze attenuanti generiche e sul conseguente trattamento sanzionatorio, rinviando alla Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso di Domenico è stato rigettato. Inoltre la Corte ha condannato Alessio al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 110/1975, art. 23, commi 3 e 4
Gli aumenti previsti per porto e detenzione di armi possono concorrere quando la detenzione non sia dimostrata come iniziata contestualmente al porto; il principio di assorbimento opera solo se sussiste prova che la detenzione non sia stata precedente al porto.
Codice penale, art. 62-bis
Le circostanze attenuanti generiche devono essere valutate e computate con motivazione chiara; la mancanza di esplicitazione di come sono state calcolate impone annullamento e rinvio per una nuova determinazione della pena.
Codice penale, art. 132
Attribuisce al giudice del merito potere discrezionale di determinare la pena nei limiti fissati dalla legge; la Corte di legittimità riconosce ampiezza di valutazione ma richiede motivazione adeguata circa il rapporto tra pena concreta e gravità del reato.
Codice penale, art. 133
Regole generali per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha legittimamente esercitato il potere discrezionale ex art. 133, purché motivi chiaramente il percorso logico-giuridico.
Codice penale, art. 697
Norma richiamata quale riferimento al fatto-reato trattato; utilizzata nella qualificazione dei reati per i quali è avvenuta la condanna.
Codice penale, art. 648
Richiamata come riferimento normativo nell'ambito dei reati contestati; la sentenza ne considera l'applicazione nel calcolo del complesso sanzionatorio.
Massime di principio
- La determinazione della pena da parte del giudice di merito gode di ampia discrezionalità: la Cassazione sindaca la motivazione solo nei limiti necessari a verificare la proporzionalità rispetto alla gravità del reato e alla personalità del reo.
- Se il giudice riconosce circostanze attenuanti generiche, deve esplicitare come tali attenuanti incidono sul calcolo della pena (pena base, applicazione agli eventuali reati satellite e al cumulativo/continuazione); l'omissione di tale precisione può determinare l'annullamento e il rinvio su quel punto.
- Il principio di assorbimento tra reati (es. porto e detenzione di armi) opera solo quando risulti provato che la detenzione è iniziata contestualmente al porto e che non vi era detenzione antecedente; in mancanza di tale prova i reati possono concorrere e gli aumenti possono essere applicati.
- La Corte d'appello può partire dalla stessa pena base fissata dal primo giudice purché motivi le ragioni della decisione e l'adeguamento operato; la semplice coincidenza numerica con il primo grado non è di per sé illegittima.
- In impugnative che riguardano il calcolo delle pene cumulative o in continuazione, è essenziale che la motivazione contenga il dettaglio del calcolo per consentire il controllo di legittimità.
- Le doglianze meramente numeriche o di scarsa spiegazione sulla riduzione complessiva devono essere supportate dalla dimostrazione di errori di calcolo o di illogicità nella motivazione per essere accolte.
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