Cassazione Civile, Ordinanza n. 08314/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla procedura fallimentare di una società contro tre convenuti, tra cui il soggetto oggi ricorrente, per ottenere la revoca di una compravendita del 9 dicembre 2010 con cui era stata trasferita a un terzo la quota di un immobile. Il tribunale ha rigettato la domanda verso il terzo acquirente per mancata prova della scientia damni, ma ha ritenuto sussistenti, nei confronti dei venditori, i presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria; per tale ragione ha compensato le spese tra fallimento e venditori, condannando invece il fallimento verso il terzo acquirente. Il ricorrente ha impugnato in appello solo la statuizione di compensazione delle spese, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e il vizio motivazionale, perché la domanda revocatoria sarebbe stata rigettata e l'atto dispositivo, in mancanza della prova della consapevolezza del terzo acquirente, sarebbe perfettamente lecito; ha quindi contestato che vi fosse una motivazione plausibile per compensare le spese in presenza della sua asserita piena vittoria. La corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo legittima la compensazione alla luce del testo dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis e della motivazione del primo giudice, che valorizzava l'accertamento della sussistenza dei presupposti della revocatoria in capo ai venditori, pur esclusa per difetto dell'elemento psicologico del terzo acquirente. In cassazione il ricorrente ha riproposto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c. e motivazione illogica/contraddittoria in contrasto con l'art. 41 Cost., insistendo sul fatto che la compensazione sarebbe stata disposta nonostante la soccombenza integrale del fallimento nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che la decisione di merito aveva comunque espresso una motivazione non apparente e plausibile sulla compensazione delle spese, valorizzando il fatto che, nei confronti del ricorrente, erano stati accertati i presupposti necessari per l'azione revocatoria, pur essendo stata la domanda rigettata per la sola mancanza della scientia damni del terzo acquirente. La Corte ha richiamato il principio, desumibile da Corte cost. n. 77/2018, secondo cui la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice, purché non sia sorretta da ragioni illogiche o erronee. Pertanto il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa dell'intimata; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria; nel caso concreto è stata richiamata per descrivere la domanda proposta dalla procedura fallimentare e i presupposti dell'azione rispetto ai venditori e al terzo acquirente.
art. 92 c.p.c.
Nel testo vigente ratione temporis consente la compensazione delle spese anche al di fuori della soccombenza reciproca, purché sorretta da gravi ed eccezionali ragioni; il giudice conserva ampia discrezionalità, sindacabile solo se la motivazione sia illogica o erronea.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione ritenuta illogica e contraddittoria; la Corte ha tuttavia escluso il vizio, reputando la motivazione non apparente e plausibile.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente in chiave argomentativa, ma senza incidere sulla decisione, che resta fondata sulla corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost. n. 77 del 2018
Richiamata quale arresto che valorizza la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese, ferma l'esigenza di evitare ragioni illogiche o erronee.
Massime di principio
- In tema di spese di lite, la compensazione può essere legittimamente disposta anche quando non vi sia soccombenza reciproca, se il giudice esplicita ragioni non illogiche e coerenti con l'esito sostanziale della controversia.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se è apparente, manifestamente illogica o fondata su presupposti giuridici errati; non è sufficiente che la parte ritenga di aver ottenuto una vittoria piena sul piano formale.
- Nel giudizio revocatorio, il rigetto della domanda per difetto di un requisito soggettivo in capo al terzo acquirente non esclude che il giudice possa valorizzare l'accertamento degli altri presupposti dell'azione ai fini della regolazione delle spese tra le altre parti del giudizio.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese resta limitato al rispetto dei parametri legali e alla coerenza della motivazione, non potendo trasformarsi in una rivalutazione discrezionale del bilanciamento compiuto dal giudice di merito.
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